Permessi retribuiti previsti dai contratti collettivi e per legge. Lista e regole in vigore

Cosa sono i permessi retribuiti a lavoro e per quali motivi si possono chiedere: tutto quello che già da sapere

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Permessi retribuiti previsti dai contrat

Cosa prevedono i contratti collettivi di lavoro per i permessi?

Ogni contratto collettivo nazionale di lavoro prevede per ogni categoria di lavoratori periodi di ferie e permessi, assenze dal lavoro, queste ultime, di breve durata, riconosciute dal contratto collettivo applicato su base oraria o per determinati motivi.

I permessi di lavoro, assenze determinate e definite dai diversi contratti collettivi di lavoro, sono solitamente retribuiti e rappresentano periodi di tempo in cui il dipendente può astenersi dall’obbligo della prestazione lavorativa mantenendo il suo posto di lavoro senza correre alcun rischio, la normale retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) e il riconoscimento dell’anzianità di servizio. Ma quali sono i motivi per cui è possibile chiedere permessi retribuiti a lavoro?

Permessi retribuiti a lavoro: quando si possono prendere

Ma quali sono in tempi previsti dai permessi a lavoro? Per quanto tempo, cioè, si possono prendere i permessi retribuiti? Come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, i permessi a lavoro si possono prendere per:

  1. motivi di salute, e in tal caso sono generalmente retribuiti previa presentazione del certificato medico;
  2. congedo matrimoniale, che è un permesso retribuito della durata di 15 giorni e non comprende il giorno del matrimonio;
  3. per lutto, per cui sono previsti massimo 3 giorni l’anno di permessi retribuiti;
  4. per grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado, per cui sono previsti 3 giorni al massimo di permessi retribuiti;
  5. per controlli prenatali e allattamento, 1 o 2 al giorno (anche cumulabili) per il primo anno di vita del figlio e fino a 3 anni in caso di handicap grave del bambino;
  6. per donazione di sangue ;
  7. per visite mediche e terapie;
  8. per cariche pubbliche elettive, qualora il lavoratore dipendente detenga cariche pubbliche elettive e deve partecipare alle sedute dell’organismo che rappresenta (consiglio comunale, provinciale, comunità montane, unioni di comuni ecc.) e ai consigli circoscrizionali (solo per i Comuni con popolazione maggiore a 500mila abitanti);
  9. per studio (le cui ore di permesso concesse ammontano di solito a 150 in un triennio), esami e concorsi.

I permessi per i lavoratori con handicap grave o per i familiari che li assistono sono disciplinati dalla legge 104 e consistono in 2 ore al giorno o 3 giorni continuativi o frazionati per ogni mese e retribuiti e l’erogazione del trattamento economico è a carico dell'Inps ma anticipato dal datore di lavoro. I parenti che prestano assistenza al familiare malato che godono dei permessi previsti dalla legge 104, cioè 2 ore al giorno e 3 giorni continuativi o frazionari, sono:

  1. coniuge, o parte dell’unione civile;
  2. convivente;
  3. parenti e affini entro il secondo grado.

Stando, invece, alle regole in vigore, non sono, invece, retribuiti i permessi che si chiedono per motivi personali e familiari (per esempio in caso di morte o di assistenza di uno tra coniuge o convivente o parenti prossimi.

La richiesta di eventuali permessi deve essere effettuata al datore di lavoro che non sempre e in maniera scontata deve necessariamente accettare la richiesta. Il datore di lavoro ha anche facoltà di rifiutare la richiesta di permesso da parte del lavoratore, a sua discrezione e in base ad esigenze lavorative.

Quali sono i contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono e regolano i permessi

I contratti nazionali di lavoro sono differenti e validi per i diversi settori occupazionali, disciplinano le norme inerenti le diverse attività lavorative, da livelli e mansioni a retribuzioni, malattia, ferie e permessi, licenziamento e dimissioni, e sono, tra gli altri, i seguenti:

  1. CCNL lavoro domestico;
  2. CCNL cooperative e consorzi agricoli;
  3. CCNL telecomunicazioni;
  4. CCNL turismo;
  5. CCNL agricolo;
  6. CCNL terziario e commercio;
  7. CCNL infermieri ospedalieri;
  8. CCNL medici;
  9. CCNL badanti conviventi e non conviventi;
  10. CCNL docenti scuola;
  11. CCNL Ata;
  12. CCNL farmacisti;
  13. CCNL metalmeccanici;
  14. CCNL bancario;
  15. CCNL Enasarco;
  16. CCNL Oss;
  17. CCNL cooperative sociali;
  18. CCNL supplenti scuola.