L’auto rientra tra i beni mobiliari che possono essere pignorati a chi non osserva in maniera regolare il pagamento di un prestito ricevuto e come ogni altro provvedimento di pignoramento, viene preceduto da altri provvedimenti volti a recuperare i soldi dovuti senza dover arrivare al recupero forzato.
Il pignoramento è il provvedimento che dà il via al procedimento di esecuzione forzata ai danni del debitore e che blocca gli stessi beni per permettere al creditore di recuperare i soldi non versati dal debitore. Quest’ultimo, però, avendone la possibilità può decidere di convertire il pignoramento in denaro, la cui cifra deve comprendere la somma del debito, più gli interessi e tutte le spese di procedura anticipate dal creditore.
Al momento dell’atto dell’istanza di conversione del pignoramento, il debitore deve depositare una somma di danaro non inferiore ad un sesto dell’importo del credito per cui è stato disposto il pignoramento.
Il pignoramento dell’auto può avvenire nel momento in cui un debitore non osserva il regolare pagamento delle rate di rimborso dovute per aver ottenuto un prestito e il creditore si rifà sui suoi averi. Non avendo altre proprietà se non l’auto è, dunque, questo bene a finire nel mirino del pignoramento. Tuttavia, si tratta di un provvedimento che non scatta subito nel momento in cui una persona paga in ritardo una rata del suo prestito o salta una rata. Si tratta di un provvedimento di recupero forzato che scatta solo al termine di una lunga procedura, che a volte può durare mesi e mesi.
Prima, infatti, che scatti il vero e proprio pignoramento del bene, in tal caso l’auto, il debitore viene contattato tramite call center per il recupero crediti, se continua a non pagare la somma dovuta, riceve un decreto ingiuntivo, che intima al debitore di pagare entro 40 giorni e, se ancora dopo questo tempo il debitore continua a non pagare, si procede con l'atto di precetto.
In questo caso, il debitore ha ancora ulteriori dieci giorni per effettuare il pagamento dovuto. Se anche dopo questi ulteriori giorni, la sua posizione debitoria non viene regolarizzata allora scatta il pignoramento vero e proprio: l’ufficiale giudiziario si occupa di recapitare il provvedimento direttamente a casa del debitore e se non dovesse trovarlo continua a ‘fargli visita’ fino a quando non lo trova in casa.
Ciò significa che non farsi trovare appositamente dall’ufficiale giudiziario non serve a interrompere il provvedimento ma può solo ritardarlo. Quando l’auto viene pignorata il debitore continua a custodirla presso la sua abitazione ma vige, stando alle leggi in vigore, l’assoluto divieto di uso della stessa. Poi la stessa auto, poco prima dell’asta, passa sotto la custodia dell’Istituto Vendite Giudiziarie e se non viene venduta viene restituita al debitore che deve pagare le spese all’Istituto Vendite Giudiziarie.
Il provvedimento di pignoramento dell’auto viene, dunque, recapitato al debitore direttamente dall’ufficiale giudiziario ma, secondo quanto previsto dalle nuove leggi in vigore, può essere recapitato anche in via telematica semplicemente tramite consultazione dell’Anagrafe tributaria.
Il procedimento telematico avviene su autorizzazione del Presidente del Tribunale, il creditore viene a conoscenza del fatto che il debitore è intestatario di un veicolo dopo aver consultato l’Anagrafe tributaria e definisce e notifica l’atto di pignoramento con l’intimazione di consegnare l’auto entro 10 giorni presso l’Istituto di vendite giudiziarie competente per territorio.
Se entro questo periodo di tempo per la consegna dell’auto, si può procedere con il prelievo forzoso del bene da parte delle forze dell’ordine.
Se è stata pignorata la nostra auto ma circoliamo comunque e veniamo fermati dalle forze dell’ordine cosa accade? Se le forze dell’ordine ci fermano e il pignoramento dell’auto è avvenuto con il classico provvedimento di recapito direttamente dall’ufficiale giudiziario, le stesse forze dell’ordine non possono far nulla né sequestrare il veicolo ma se il pignoramento è avvenuto con la nuova procedura telematica, le forze dell’ordine possono ritirare la carta di circolazione, sequestrare l’auto e consegnarla all’Istituto di vendite giudiziarie.