La legge consente al creditore di avviare una procedura per il recupero del debito maturato nei confronti di un soggetto debitore, che consiste in un prelievo mensile forzoso sulla pensione del debitore fino all’estinzione del debito. Il debitore “pensionato” che suo malgrado non riesce a far fronte a un debito, rischia che il creditore o l’ente creditore, possa rivalersi sulla pensione attuando attraverso la legge il pignoramento pensione.
In primis va spigato che se la legge consente il pignoramento pensione, esso non va inteso in tutta la sua globalità. La quota della pensione che non è oggetto di pignoramento dipende dall’ammontare della pensione sociale. Parliamo dell’importo mensile che i pensionati con un’età superiore ai 65 anni ricevono dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS). Esiste quindi una base della pensione chiamata impignorabile, un limite oltre il quale il creditore non può eccedere.
Ai sensi dell’articolo 2740 del Codice Civile il debitore risponde in virtù dell’esecuzione per l’estinzione di un debito con l’ammontare dei suoi beni che siano presenti oppure futuri. Il pignoramento delle pensioni è disciplinato dall’articolo 544 del Codice di Procedura Civile che incorpora i limiti entro i quali il creditore deve attenersi per eseguire la procedura di pignoramento, quali:
Esistono 2 ipotesi che si riferiscono ai limiti del pignoramento della pensione sul conto corrente bancario o postale regolarmente detenuti dal debitore, quali:
Secondo le nuove disposizione che investono l’Ente di Riscossione ex Equitalia, esso può agire attraverso un’esecuzione forzata del pagamento, direttamente sul conto corrente senza alcuna autorizzazione da parte del giudice sulle somme derivanti da pensioni, assegni ecc. fino all’estinzione del debito nei confronti con il fisco. Il debitore per combattere il pignoramento può richiedere una formale dilazione di pagamento entro sessanta giorni dall’avvenuta notifica della cartella esattoriale, e provvedere a compensare con un versamento immediato la prima rata.