Chi si trova con un conto corrente pignorato si scontra con una delle situazioni più delicate dal punto di vista finanziario e giuridico. E la domanda di molti, anche per motivi puramente pratici, è se si può aprire un nuovo conto corrente in caso di pignoramento di uno precedemente utilizzato ma ovviamente al momento bloccato?
Che cosa comporta il pignoramento del conto corrente
Il pignoramento del conto corrente è una procedura esecutiva attuata dal creditore, pubblico o privato, che consente di bloccare le disponibilità finanziarie presenti sui conti bancari o postali intestati al debitore. Questa misura si attiva solo al termine di un percorso legale che prevede la presenza di un titolo esecutivo (ad esempio decreto ingiuntivo esecutivo, sentenza, cartella esattoriale).
Dal momento della notifica dell’atto di pignoramento presso la banca, il debitore non può più disporre delle somme presenti fino alla concorrenza del debito per il quale si procede. La banca, in qualità di terzo pignorato, trattiene le somme necessarie e, su ordine del giudice, procede alla loro assegnazione al creditore. Se il saldo sul conto è insufficiente, anche accrediti successivi (ad esempio stipendi o pensioni) subiscono limitazioni fino all’udienza di assegnazione.
Questa procedura coinvolge anche i rapporti cointestati: in linea generale, la quota pignorabile è quella del debitore, ma possono essere bloccate somme maggiori fino a chiarimenti in sede giudiziaria.
È possibile aprire un nuovo conto corrente dopo il pignoramento?
Una delle domande più frequenti poste da chi ha subito un pignoramento del conto corrente riguarda la possibilità di apertura nuovo conto corrente presso lo stesso o un diverso istituto bancario. Nel diritto italiano, non esiste attualmente alcuna norma che preveda un divieto assoluto di aprire nuovi rapporti bancari a seguito di pignoramento di uno o più conti.
- Apertura presso la stessa banca: il nuovo conto verrebbe trattato come parte delle disponibilità presso lo stesso intermediario e quindi soggetto immediato al blocco se il pignoramento è ancora attivo.
- Apertura presso altro istituto di credito: in assenza di ulteriori pignoramenti, le somme affluite sono immediatamente disponibili. Tuttavia, il creditore potrebbe attivare una nuova azione esecutiva se viene a conoscenza di questi rapporti grazie all’Anagrafe dei Conti Correnti gestita dall’Agenzia delle Entrate, una banca dati accessibile previa autorizzazione giudiziaria.
Si precisa che l’unico caso in cui può essere vietata l’apertura di un nuovo conto riguarda chi è stato protestato per assegni senza copertura, con segnalazione come cattivo pagatore in Centrale Rischi.
I limiti e i rischi dell’aprire un nuovo conto corrente
L’apertura di un nuovo conto corrente non impedisce al creditore di agire nuovamente con un pignoramento se il debito non è stato saldato. La procedura per pignorare somme presso una diversa banca richiede che il creditore:
- Notifichi un nuovo atto di precetto al debitore.
- Abbia l’autorizzazione del presidente del Tribunale per consultare l’Anagrafe dei Conti Correnti.
- Notifichi specifico atto di pignoramento al nuovo istituto finanziario.
Queste fasi comportano tempi non sempre rapidi, ma la tracciabilità bancaria e la digitalizzazione rendono progressivamente più semplice per il creditore individuare e aggredire i nuovi rapporti bancari. Se il creditore individua il nuovo conto e ottiene titolo esecutivo, anche le disponibilità su questo potranno essere pignorate nei limiti di legge.
Tutele normative: somme impignorabili e minimo vitale
La normativa italiana prevede diversi limiti alla pignorabilità di specifiche somme per garantire i mezzi di sussistenza al debitore:
- Stipendio e pensione: i limiti sono particolarmente stringenti. Se l’accredito avviene dopo la notifica del pignoramento, la banca trattiene al massimo 1/5 dell’importo.
- Soglia minima impignorabile: le somme accreditate a titolo di stipendio/pensione prima del pignoramento sono pignorabili solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (indicato annualmente dall’INPS – es. 1.500 euro circa), con un minimo vitale che deve sempre essere garantito.
- Prestazioni assistenziali: somme quali assegno sociale, assegno di invalidità, indennità di accompagnamento sono integralmente impignorabili.
A fare fede per l’applicazione di questi limiti sono l’attuale art. 545 c.p.c. e la giurisprudenza, aggiornata ai più recenti interventi normativi.
Le ultime novità normative: pignoramento telematico e procedure accelerate
Negli ultimi anni sono intervenute importanti novità legislative che hanno velocizzato la procedura di pignoramento e rafforzato l’efficacia degli strumenti a disposizione dei creditori:
- Pignoramento telematico: grazie all’utilizzo degli strumenti digitali e alla banca dati dell’Anagrafe dei Conti Correnti, è possibile effettuare in tempi rapidi verifiche sui conti intestati al debitore e avviare esecuzioni anche senza passaggi cartacei intermedi.
- Soglie di tutela più elevate: è stato confermato e rafforzato il principio della protezione delle risorse destinate al minimo vitale e ai bisogni della famiglia, elevando soglie di impignorabilità per pensioni e stipendi e specificando percentuali di prelievo in misura proporzionale al reddito effettivo.
- Possibilità di sospendere il pignoramento: chi si trova in stato di sovraindebitamento può accedere alle procedure di composizione della crisi previste dal Codice della Crisi e della Legge 3/2012, ottenendo la sospensione immediata delle esecuzioni in corso, inclusi i pignoramenti bancari, se omologato il piano dal giudice.
Strategie difensive e soluzioni in caso di pignoramento di un conto corrente
Ricevere un pignoramento su un conto corrente non significa essere privati per sempre delle proprie risorse finanziarie. È possibile:
- Opporsi al pignoramento se vi sono vizi procedurali, documentando errori nella notifica, eccezioni su somme impignorabili o prescrizione del credito.
- Richiedere la rateizzazione del debito presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o tramite trattativa con il creditore privato, ottenendo la sospensione delle esecuzioni se accettata e si versa la prima rata.
- Accedere a piani di sovraindebitamento rivolgendosi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che consente di sospendere ogni procedura esecutiva e, in alcuni casi, ottenere l’esdebitazione totale o parziale.
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