Prescrizione abusi edilizi amministrativa o penale c'è o non esiste. Cosa dice la legge

La normativa in materia è estremamente dettagliata, ma anche in continuo aggiornamento con il legislatore che introduce nuove disposizioni sugli abusi edilizi.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Prescrizione abusi edilizi amministrativ

Esiste la prescrizione per gli abusi edilizi?

Dal punto di vista penale, il reato si prescrive in quattro anni dal compimento dell'illecito, a meno che non siamo nel frattempo intervenuti atti di interruzione della prescrizione, come l'emanazione di un decreto di citazione a giudizio.  Dal punto di vista amministrativo non è prevista alcuna prescrizione. Ma attenzione ai casi particolari.

Il caso più classico di abuso edilizio è l'avvio dei lavori senza autorizzazione amministrativa.

Ma non è il solo perché come dimostrano i tanti casi che finiscono sotto la lente di ingrandimento del fisco per poi approdare davanti a un giudice, anche la mancanza di dichiarazione dell'inizio di attività è un'altra di quelle circostanze in cui scatta la violazione della norme urbanistiche.

Il terzo caso, meno diffuso ma altrettanto presente, è quello dell'innalzamento di una costruzione su un suolo non edificabile. Siamo davanti a casi molto differenti tra di loro ma che sono accomunati dalla stessa radice: l'abuso edilizio.

La normativa in materia è estremamente dettagliata, ma anche in continuo aggiornamento con il legislatore che introduce nuove disposizioni per equilibrare le necessità di fare rispettare le regole e di prevedere le pene corrette per chi commette un abuso.

Il tutto senza dimenticare le sentenze dei tribunali che arricchiscono la materia e da cui non si può evidentemente prescindere. Vediamo allora quali sono le norme aggiornate e più precisamente

  • Abusi edilizi, prescrizione dal punto di vista amministrativo
  • Abusi edilizi, prescrizione dal punto di vista penale

Abusi edilizi, prescrizione dal punto di vista amministrativo

Rispondiamo subito con estrema chiarezza: dal punto di vista amministrativo non è prevista alcuna prescrizione rispetto al reato di abuso edilizio. Per sapere quali sono le pene comminate nel caso di abuso edilizio occorre leggere con attenzione l'articolo 44 del testo unico dell'edilizia.

Fermo restando le sanzioni amministrative e a meno che il fatto costituisca reato più grave, la pena massima è l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio.

La stessa pena - precisa il testo unico dell'edilizia - si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

La condanna intermedia è l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione.

Infine c'è il terzo caso che non prevede alcun provvedimento di limitazione della libertà personale ma solo l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire.

Abusi edilizi, prescrizione dal punto di vista penale

A differenza di quanto accade sul versante amministrativo, dal punto di vista penale l'abuso edilizio è soggetto a prescrizione.

Più esattamente, il reato si prescrive in quattro anni dal compimento dell'illecito, a meno che non siamo nel frattempo intervenuti atti di interruzione della prescrizione, come ad esempio l'emanazione di un decreto di citazione a giudizio. Ma anche in questo caso i tempi non possono dilatarsi all'infinito perché non possono durare più di 5 anni dal compimento dell'illecito, interruzione compresa.

Si ricorda che l'azione penale è prevista solo al termine dei procedimenti amministrativi previsti dalla normativa in vigore.

Dal punto di vista formale si parla invece di abuso edilizio se il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.

Come abbiamo visto, sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

Facciamo infine presente che secondo la Corte di Cassazione, la demolizione può essere evitata se si è prevista la rapida approvazione di una delibera comunale incompatibile con l'ordine stesso di distruzione della costruzione.