Nel caso di mancato pagamento dei debito può essere pignorato fino a un massimo del 50% delle somme e dei beni depositati o investiti in banca o alle poste, ma solo se il conto corrente di un familiare o di un parente è cointestato.
La norma di base sul pignoramenti dei conti correnti è estremamente chiara e non presenta spazi di discussione. Il creditore non può pignorare la totalità delle somme depositate su un conto corrente cointestato a più soggetti, ma deve limitarsi ad aggredire la sola quota del debitore.
Rispetto a questo principio viene da chiedersi se può essere pignorato un conto corrente di un familiare o parente se non pago debiti secondo leggi 2021. Approfondiamo in questo articolo:
Se non pago i debiti può essere pignorato un conto corrente o no
Conto corrente di un familiare e debiti secondo le leggi 2021
Nel caso di mancato pagamento dei debiti può essere pignorato fino a un massimo del 50% delle somme e dei beni depositati o investiti in banca o alle poste, ma solo se il conto corrente di un familiare o di un parente è cointestato.
Normative alla mano, ciò che non rientra tra le somme pignorate può essere utilizzato da tutti i titolari del conto cointestato. Allo stesso tempo il debitore ha la possibilità di prelevare le restanti somme se il cointestatario non si oppone.
Dal punto di vista procedurale, il creditore deve notificare al debitore l'atto di pignoramento che viene inviato anche alla banca o alla posta, ingiungendo di non pagare al creditore le somme pignorate. Quindi l'atto di precetto con si dà al debitore un termine di 10 giorni per pagare.
Nel caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da una cambiale, un assegno o un atto pubblico notarile, come un mutuo con la banca, la notifica del precetto non è preceduta dalla notifica del titolo esecutivo. Infine il titolo esecutivo ovvero una sentenza anche di primo grado, un decreto ingiuntivo, un avviso di accertamento immediatamente esecutivo, una cartella dell’agente della riscossione.
La cointestazione di una cassetta di sicurezza o di un conto corrente bancario autorizza ciascuno degli intestatari, rispettivamente, all'apertura della cassetta e al relativo prelievo, ovvero al compimento di tutte le operazioni consentite sul conto, ma non attribuisce al medesimo cointestatario, che sia consapevole dell'appartenenza ad altri degli oggetti custoditi o delle somme risultanti a credito, il potere di disporne come proprietario.
Secondo il Codice civile, nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
Sulla questione è più volte intervenuta la Corte di Cassazione, anche stabilendo il principio secondo cui l'apertura di un conto corrente bancario intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, rende gli intestatari creditori o debitori in solido dei saldi del conto mentre nei rapporti interni, se non risulta diversamente, le parti di ciascuno si presumono uguali si applica anche al cosiddetto conto provvisorio, caratterizzato dalla immissione nello stesso di danaro cui viene conferita la specifica destinazione dell'acquisto di titoli, ancorché il danaro sia stato versato da uno solo dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo di essi, salvo che si dimostri che il titolo di acquisizione di quel denaro rendeva destinatario dello stesso in via esclusiva il solo cointestatario che poi lo ha versato sul conto.
E ancora: il saldo di conto corrente bancario cointestato, con facoltà di disposizione disgiunta di ciascuno dei contitolari, non può costituire credito contratto nell'interesse esclusivo di alcuno dei contitolari del credito stesso perché ciò contrasterebbe con la funzione del contratto a quo, finalizzato all'espletamento del servizio di cassa in favore di tutti i contitolari, i quali possono liberamente disporre del saldo attivo.