Il creditore può avviare le procedure per il pignoramento del denaro detenuto all'estero o in carte prepagate e del 50% dei beni del coniuge se in regime di comunione di beni.
Poche cose come il pignoramento dei beni possono avere un forte impatto sia emotivo e sia pratico nei confronti dei contribuente inadempiente e della sua famiglia. Ci sono però dei casi particolari relativi allo stesso pignoramento che possono provocare alcune incertezze.
Pensiamo ad esempio a un nullatenente ovvero una persona che, di fatto, non dispone di alcuna proprietà riconducibile al suo nome. Cosa possono fare i creditori nei suoi confronti? Approfondiamo i dettagli in questo articolo tra:
Al nullatenente quali beni si possono pignorare
L'atto di pignoramento e i motivi dell'azione
Quando si parla di nullatenenza è indispensabile una precisione. Questa parola identifica infatti solo coloro che non hanno davvero nulla ovvero i senzatetto. Dal punto di vista fiscale, si fa riferimento con nullatenenti a chi non ha beni intestati e dunque non è potenzialmente aggredibile dai creditori.
Ecco quindi che si entra su un terreno minato in quanto può accadere che il furbetto di turno abbia "nascosto" i beni ovvero li ha intestati a un terza persona così da risultare nullatenente e farla franca in caso di pignoramento. Tuttavia ci sono alcuni margini di manovra in quanto si possono pignorare il denaro detenuto all'estero o in carte prepagate e il 50% dei beni del coniuge se in regime di comunione di beni. Se il debitore nullatenente dovesse risultare vive in affitto, si potrebbe agire con un pignoramento mobiliare.
Senza dimenticare la possibilità di avviare le procedere di pignoramento nei confronti di una futura quota di eredità. E se il nullatenente rinuncia all'eredità, lasciandola agli altri familiari, proprio per evitare il pignoramento dei beni di famiglia? Il debitore può impugnare il provvedimento di rinuncia se dimostra che si tratta di un'azione per raggirare i creditori
Il pignoramento non può avvenire nel caso in cui ci siano di mezzo l'ultimo stipendio o l'ultima pensione accreditata. Restano in tutti i casi integralmente a disposizione del debitore. Il pignoramento dello stipendio può avvenire solo prima che il datore di lavoro lo eroghi al dipendente.
In quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi, non possono essere asportati dall'ufficiale giudiziario, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato. Non possono quindi essere pignorati letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrice, utensili di casa e di cucina insieme a un mobile idoneo a contenerli.
Come stabilito dalla Corte di Cassazione, nell'atto di pignoramento deve essere indicati con chiarezza i motivi di questa azione nei confronti del debitore. Se è generica ovvero se non fa riferimento al caso specifico è possibile proporre ricorso e avere buone chance di farsi dare ragione.
Nell'atto occorre precisare i crediti per i quali il riscossore procede con il pignoramento di parte dello stipendio e le cartelle contestate. Rimangono valide le altre ragioni per cui proporre opposizione al pignoramento dello stipendio ovvero l'avvenuto pagamento nelle more della notifica del pignoramento, l'esistenza di diritti di terzi sui beni pignorati come nel caso di un conto cointestato, la mancata notifica del titolo esecutivo o del precetto, la non corretta quantificazione delle somme dovute, la non corretta quantificazione delle somme da pignorare, come nel caso di uno stipendio pignorato oltre i limiti di legge.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore, l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice; la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente.