Per quanto riguarda la validità contributiva ai fini pensionistici, tutti i contributi hanno valore per il calcolo della pensione finale e, secondo le norme in vigore, il valore più o meno elevato degli stessi più che dalla tipologia di contributo dipendono dal soggetto che li versa, dal tipo di lavoro che svolge su cui si calcolano i contributi previdenziali, se sono più o meno alti tanto da poter concorrere al calcolo di una pensione finale dignitosa o meno.
Quali contributi per la pensione valgono di più e quali di meno per calcolo importo pensione nel 2022? I contributi versati da un soggetto a qualsiasi titolo in una o più gestioni previdenziali hanno tutti un valore ai fini pensionistici, perché si tratta di versamenti necessari sia ai fini della maturazione del diritto alla pensione e sia ai fini del calcolo dell’importo della pensione finale. Vediamo allora quali sono i tipi di contributi che si possono versare per la pensione e quanto valgono ai fini del calcolo dell’importo di pensione nel 2022.
Sono diverse le tipologie di contributi che si possono versare ai fini pensionistici e tutte importanti e sono, nel dettaglio:
I contributi obbligatori sono quelli che si versano nel corso della propria attività lavorativa e per lavoratori dipendenti vengono pagati dal datore di lavoro, mentre per quanto riguarda lavoratori autonomi e i liberi professionisti sono loro stessi a versarli.
I contributi figurativi sono, invece, quelli che vengono pagati dall’ente di previdenza a copertura di periodi specifici durante i quali né datore di lavoro e né lavoratore provvedono al versamento degli stessi perchè il lavoratore lavorare e si versano per periodi specifici che sono, per esempio, quelli di malattia, maternità, disoccupazione indennizzata o mobilità o cassa integrazione, contratti di solidarietà.
I contributi figurativi possono anche essere versati su richiesta dell’interessato per la copertura di ulteriori periodi, per cui non scattano in automatico, come periodi di servizio militare o civile, congedo per maternità o paternità e congedo parentale, assenza per donazione di sangue, assenza per malattia di un figlio o per assistenza a un disabile, o per aspettativa legata a incarichi elettivi o sindacali.
Ci sono poi i contributi volontari che sono quelli versati interamente dal lavoratore, in maniera, appunto, volontaria, per maturare gli anni contributivi necessari per raggiungere tipo di pensione o per aumentare l’importo della pensione. Per il versamento dei contributi volontari bisogna chiedere l’autorizzazione dell’ente di previdenza e si tratta di versamenti deducibili dal reddito imponibile.
Altri contributi che concorrono ai fini pensionistici, sia per maturazione del diritto alla pensione che per calcolo dell’importo di pensione finale, sono i contributi da riscatto, versati direttamente dal lavoratore per coprire periodi per cui non sussiste obbligo contributivo, come gli anni di laurea, e contributi da ricongiunzione, cumulo o totalizzazione, istituti che permettono a chi ha versato contributi nell’arco della sua vita lavorativa in diverse gestione previdenziali di riunirli in una sola gestione per avere poi un’unica pensione finale.
Per quanto riguarda la validità contributiva ai fini pensionistici, tutti i contributi hanno valore per il calcolo della pensione finale e, secondo le norme in vigore, il valore più o meno elevato degli stessi più che dalla tipologia di contributo dipendono dal soggetto che li versa, dal tipo di lavoro che svolge su cui si calcolano i contributi previdenziali, se sono più o meno alti tanto da poter concorrere al calcolo di una pensione finale dignitosa o meno.
A tal proposito, possono valere di più ai fini del calcolo della pensione finale i contributi obbligatori, versati durante l’effettiva attività lavorativa che si svolge, o i contributi da ricongiunzione, pur essendo onerosa, rispetto a contributi figurativi, che sono comunque nella maggior parte dei casi inferiori agli obbligatori. Stesso discorso vale per i contributi volontari che, lì dove autorizzati, risultano nella stragrande maggioranza dei casi inferiori ai contributi obbligatori, o da riscatto anche, o da ricongiunzione.