Gli assegni bancari devono avere una fonte lecita e vanno anche documentati. L'accertamento dell'Agenzia delle entrate scatta nel caso in cui il beneficiario non è in grado di dimostrare che su queste somme presenti sul conto ha già pagato le imposte richieste o comunque non doveva corrisponderle.
La tendenza è estremamente chiara e il potere concesso all'Agenzia delle entrate per il controllo dei conti correnti è sempre maggiore. L'obiettivo è il contrasto dell'evasione fiscale ovvero il mancato pagamento delle imposte sui guadagni.
Quando si parla di conti correnti, il riferimento va anche agli assegni bancari trasferibili e non trasferibili. Il primo si caratterizza per la facoltà di essere girato dal beneficiario ovvero da chi lo riceve a un altro soggetto. Di segno opposto è l'assegno non trasferibile: l'istituto di credito può pagare solo a un'altra banca o a un proprio cliente. Normativa aggiornata alla mao, tutti gli assegni di importo di almeno 1.000 euro devono indicare adesso la clausola di non trasferibilità. Approfondiamo in questo articolo:
Disposizioni fiscali alla mano, gli assegni bancari devono avere una fonte lecita e vanno anche documentati.
L'accertamento dell'Agenzia delle entrate scatta nel caso in cui il beneficiario non è in grado di dimostrare che su queste somme presenti sul conto ha già pagato le imposte richieste o comunque non doveva corrisponderle. In caso contrario ovvero se non riesce a dimostrare il cosiddetto onere della prova, l'Agenzia delle entrate può applicare sanzioni tributarie.
In pratica, gli assegni bancari trasferibili e non trasferibili sono soggetti allo stesso trattamento di bonifici ricevuti e versamenti di contanti. Come abbiamo premesso, gli assegni bancari, così come quelli postali, di importo pari o superiori a 1.000 euro, devono contenere il nome o la ragione sociale del beneficiario, ma soprattutto la clausola di non trasferibilità.
Norme alla mano ed esattamente secondo le disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte ovvero quelli dell'Agenzia delle entrate possono procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche.
In buona sostanza possono invitare i contribuenti a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti e alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti. I dati e gli elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti e rilevati sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
Alle stesse condizioni - precisa l'articolo 32 del decreto del presidente della Repubblica numero 600 del 1973 - sono posti come ricavi a base delle stesse rettifiche e accertamenti se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti o operazioni per importi superiori a 1.000 euro al giorno e 5.000 euro al mese.
Le richieste e le risposte devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante. In caso contrario deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione.
Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale. Altrettanto rilevante è il comma successiva poiché dispone che l'Agenzia delle entrate può invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti.
Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a 60giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte ovvero quelli dell'Agenzia delle entrate possono procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche.