L'amministratore di sostegno può acquistare beni tranne quelli mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio oppure promuovere giudizi, salvo che si tratti di azioni possessorie, di nuova opera o danno temuto, ovvero di sfratto.
Sono numerosi i compiti attribuibili all'amministratore di sostegno. Pensiamo ad esempio al consenso e alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, al disbrigo di pratiche pensionistiche o burocratiche in genere, alla stipulazione di contratti di locazione, disdette e proroghe, all'apertura di conti correnti o di libretti postali o bancari, alla partecipazione ad assemblee di società o di condominio.
Oppure alla riscossione di capitali e di somme a titolo retributivo, pensionistico o di invalidità, l'alienazione di beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento e all'assunzione di obbligazioni, a meno che riguardino le spese necessarie per il mantenimento del beneficiario e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio.
Senza dimenticare il reimpiego delle somme acquisite o utilizzo delle somme già disponibili per investimento e per l'istituzione di un trust avente come trustee l'amministratore, la stipula e la cura dell'esecuzione di contratti di lavoro con colf, badanti o cooperative di servizi ripianamento di posizioni debitorie, la presentazione di richieste, dichiarazioni e sottoscrizioni a privati e a enti, pubblici e non. Approfondiamo in questo articolo:
Rapporti, limiti e vincoli tra amministratore di sostegno e familiari dell'assistito
Come può essere l'incarico dell'amministratore di sostegno
Definire ruolo e significato è di fondamentale importanza perché senza l'autorizzazione del giudice tutelare, l'amministratore di sostegno non può compiere tantissime azioni.
I casi sono numerosi: acquistare beni tranne quelli mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio oppure promuovere giudizi, salvo che si tratti di azioni possessorie, di nuova opera o danno temuto, ovvero di sfratto. Si tratta infatti di azioni che incidono in maniera diretta e indiretta anche sui rapporti con i familiari dell'assistito.
Tra i limiti dell'amministratore di sostegno con riflessi sui rapporti con i familiari con l'assistito ci sono quelli di stipulare contratti di locazione di durata superiore ai 9 anni, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, accettare o rinunciare a eredità, vendere beni mobili o immobili.
E poi, alla scadenza dell'incarico deve depositare una dettagliata relazione sulle condizioni di vita, di salute e sociali del beneficiario, gli estratti di conto corrente ovvero le fotocopie del libretto bancario o postale, i documenti di spesa di maggior rilevanza e il rendiconto di entrate e uscite.
Il destinatario dell'amministrazione di sostegno mantiene la sua capacità d'agire ovvero deve essere informato degli atti e delle scelte, può esprimere dissenso a cui far seguire atti concreti e può sempre compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita di tutti i giorni.
Laddove ci sono di mezzo atti e azioni che non sono disciplinati nel decreto di nomina, nomina, l'amministratore di sostegno deve ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare prima di agire. Lo stesso destinatario deve essere informato degli atti da compiere e in caso di opposizione, l'amministratore deve rivolgersi al giudice tutelare.
L'incarico dell'amministratore di sostegno può essere provvisorio o a tempo indeterminato. Si tratta di un aspetto da considerare anche in relazione ai rapporti con i familiari della persona assistita. La nomina è sempre revocabile e l'attività svolta è di norma gratuita, anche se nel decreto di nomina il giudice tutelare può fissare il rimborso delle spese sostenute e una equa indennità.
Tra i doveri ci sono quelli di amministrare diligentemente il patrimonio e di rendere il conto periodico della gestione, di segnalare ogni cambiamento nelle condizioni di vita e di autonomia, compreso il venir meno delle condizioni che avevano giustificato la misura di protezione, di informare tempestivamente il beneficiario sugli atti da compiere.
Ma anche di relazionare sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e di farsi portavoce di ogni istanza nell'interesse del beneficiario e promuovendo l'intervento del giudice tutelare per le rimodulazioni della misura di protezione. In tutti casi l'amministratore di sostegno può essere chiamato a rispondere dei danni che siano derivati al beneficiario per via della violazione dei propri doveri.