Quali differenze vi sono tra matrimonio e convivenza per fisco e altri aspetti importanti

Differenze per aspetti fiscali, casi di malattia, pensioni di reversibilità, eredità: cosa cambia tra matrimonio e convivenza

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Quali differenze vi sono tra matrimonio

Quali sono le reali differenze vi sono tra matrimonio e convivenza?

Le principali e reali differenze tra matrimonio e convivenza riguardano diversi aspetti, a partire da quelli fiscali, considerando che in un matrimonio si può essere fiscalmente a carico mentre un convivente non può mai essere fiscalmente a carico, inoltre cambiano le regole nei casi di malattia, per diritto alla pensione di reversibilità, alla successione dell’eredità e all’assegno di mantenimento in caso di separazione. 
 

Quali differenze reali vi sono tra matrimonio e convivenza per fisco e altri aspetti? Sono sempre più le coppie che oggi convivono senza mai sposarsi mantenendo un rapporto affettivo e sentimentale anche molto lungo a volte senza mai convolare a nozze. Eppure è bene sapere che, pur avendo riconosciuto le nuove leggi la convivenza di fatto, ci sono sempre differenze. Vediamo quali sono. 

  • Cosa cambia tra matrimonio e convivenza per fisco
  • Differenze tra matrimonio e convivenza nei casi di malattia
  • Pensione di reversibilità, mantenimento ed eredità differenze tra matrimonio e convivenza

Cosa cambia tra matrimonio e convivenza per fisco

Da un punto di vista fiscale, ciò che cambia realmente tra matrimonio e convivenza è la possibilità di poter essere fiscalmente a carico dell’altro o meno. Secondo le leggi 2022 in vigore, infatti, un convivente non può mai essere a carico dell'altro convivente, perchè in assenza di vincolo matrimoniale che implica anche vincoli giuridici, manca il rapporto di parentela o affinità che è il presupposto base per essere considerati soggetti fiscalmente a carico.

Tra coniugi, invece, si può essere fiscalmente a carico sempre perché sussiste comunque il vincolo matrimoniale. 

Passando ai regimi fiscali patrimoniali, in un matrimonio una coppia può scegliere tra due regimi patrimoniali:

  • quello di comunione dei beni, e in tal caso tutto ciò che i coniugi acquistano, anche separatamente, dopo il matrimonio diventa di proprietà comune;
  • quello di separazione dei beni, e in tal caso tutto ciò che i coniugi acquistano dopo il matrimonio diviene di proprietà esclusiva del coniuge che ha effettuato l’acquisto.

Per la convivenza, la legge non prevede nulla per i rapporti patrimoniali dei conviventi di fatto, che hanno così la possibilità di gestirsi come meglio credono e preferiscono.

Differenze tra matrimonio e convivenza nei casi di malattia

Anche nei casi di malattia sussistono differenze tra matrimonio e convivenza. In una coppia sposata, infatti se sorge una malattia che implica la necessità di prendere decisioni, spetta all’altro coniuge farlo nonché assistere il coniuge malato e sostenerlo. Nei casi di convivenza, tale diritto non esiste per i conviventi, non spetta a loro prendere alcuna decisione né prestare obbligatoriamente assistenza, ma al parente più prossimo, come un genitore, o fratelli e sorelle. 

Se, però, la convivenza viene formalizzata in Comune per cui non è solo una convivenza di fatto ma dichiarata, allora è previsto il godimento di alcuni diritti tra cui quelli per i casi di malattia o ricovero in ospedale. In questi casi, infatti, i conviventi hanno diritto di far visita e assistere il convivente malato o ricoverato e di accedere alle sue informazioni personali, come previsto per i coniugi, e di prendere decisioni importanti per il convivente malato o ricoverato nei casi di malattia che possa implicare incapacità di intendere o di volere o di morte.

Pensione di reversibilità, mantenimento ed eredità differenze tra matrimonio e convivenza

I conviventi, però, a differenza di quanto avviene nel matrimonio non hanno diritto a percepire pensione di reversibilità nei casi di decesso dell’altro convivente, assegno di mantenimento una volta conclusa la convivenza e non rientrano nell’asse ereditario del convivente, per cui alla morte di uno dei due conviventi, l’altro superstite non ha diritto ad alcuna parte di sua eredità, a meno che non disposto specificatamente da testamento lasciato.

Tuttavia, sussiste per i conviventi il diritto a continuare a vivere nell’abitazione della convivenza in caso di decesso dell’altro convivente, sempre che la convivenza sia stata formalizzata, altrimenti, secondo le leggi in vigore,, se uno dei due conviventi muore, l’altro non ha diritto per legge a rimanere a vivere nella casa della convivenza se di proprietà dell’altro convivente defunto, in quanto l’immobile passa in asse ereditario agli eredi legittimi del defunto tra cui non rientrano i conviventi.

Per i coniugi, tutti i diritti appena riportati e negati ai conviventi sono validi. Sussiste per il coniuge superstite sempre il diritto a percepire la pensione di reversibilità del coniuge defunto, nella percentuale stabilita dalla legge in base ai diversi casi; spetta il diritto ad avere l’assegno di mantenimento nei casi di separazione e spetta il diritto a subentrare nell’asse ereditario del coniuge defunto. Anzi, nei casi di morte di uno dei due coniugi, generalmente l’altro è il primo beneficiario della sua eredità.