Alla morte del proprio assistito la badante alla badante devono, per legge e contratto, essere riconosciuti comunque diversi diritti, come diritto ad avere ratei della tredicesima maturata e liquidazione delle ferie e dei permessi maturati e non ancora goduti, nonché diritto alla liquidazione del Tfr.
Quali diritti ha la badante dopo la morte del proprio assistito? Le badanti quando entrano a far parte di una famiglia perché regolarmente assunte per prendersi cura e far compagnia ad un parente anziano, magari non del tutto autosufficiente, diventano nella maggior parte dei casi quasi dei membri della stesa famiglia e quando muore l’assistito sono costrette a dover lasciare il lavoro.
E’ bene sapere che quando muore il proprio assistito, alla badante devono essere, per legge, riconosciuti una serie di diritti. Vediamo quali sono.
Riconoscimento ferie, permessi e tredicesima alla badante dopo morte assistito
Quando muore il proprio assistito e la badante cessa il suo lavoro per cui viene licenziata ha diritto ad avere ratei della tredicesima maturata e liquidazione delle ferie e dei permessi maturati e non ancora goduti.
Tali diritti vengono, in realtà, riconosciuti a tutti i lavoratori che vengono licenziati e non perché la badante è costretta a lasciare il lavoro per la morte dell’assistito non significa che non debba veder riconosciuti tali diritti.
Stesso discorso vale per quanto riguarda la liquidazione del Tfr, Trattamento di fine rapporto, maturato dalla badante durante gli anni di lavoro presso l’assistito. Anche in questo caso, come ogni altra cessazione di rapporto di lavoro, deve essere riconosciuta alla lavoratrice la somma di Tfr maturata fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Il Tfr per la badante si calcola sommando le retribuzioni dell’intero anno, compreso le indennità di vitto e alloggio, e poi dividendo il risultato per il coefficiente 13,5. La liquidazione del Tfr spetta, precisiamolo, sia alla badante assunte con regolare contratto di assunzione sia alle badanti in nero.
Quando la cessazione del rapporto di lavoro per morte dell’assistito riguarda una badante convivente, stando a quanto previsto da leggi in vigore e contratto, la famiglia dell’assistito ha il dovere di garantire alla badante che viveva con l’assistito il diritto di abitare la casa dove vive con l'assistito per il tempo necessario per la ricerca di una nuova sistemazione.
In questo caso, a differenza di quanto avviene con il licenziamento, e quindi il preavviso da dare alla badante, il preavviso alla badante non deve essere dato ma comunque, per legge, il tempo che la badante ha per lasciare la casa è quello di durata del preavviso previsto dal relativo contratto di lavoro badanti, che varia in base agli anni di servizio della badante ed è in particolare di: