I balconi, con tutte le loro parti, sono sempre considerati di proprietà del proprietario di casa. Se le parti del balcone, però, servono a definire il cosiddetto decoro architettonico dell’edificio condominiale, allora fanno parte del condominio. Parliamo, per esempio, di elementi decorativi, ringhiere e balaustre, frontalini, parapetto, sottobalconi.
I balconi sono considerati, generalmente, parte del condominio eppure rappresentano una questione molto discussa, perché non sempre i balconi fanno parte del condominio. Ci sono, infatti, parti del balcone che sono di esclusiva proprietà del proprietario di casa e non del condominio e la distinzione tra parti del balcone del condominio e parti del balcone del proprietario di casa dipende dalla tipologia di balcone di cui si parla, se aggettante e incassato.
Vediamo allora quali parti del balcone fanno parte del condominio e quali appartengono solo al proprietario di casa.
I balconi di un condominio si distinguono, come accennato, tra aggettanti e incassati, i primi sono i balconi che sporgono oltre la linea verticale della facciata dell’edificio condominiale, i secondi sono i balconi realizzati all’interno della linea verticale della facciata del condominio che rappresentano una sorta di prosecuzione della superficie della stessa casa.
Sia che si tratti di balcone aggettante e sia che si tratti di balcone sporgente, è di appartenenza del proprietario di casa. Dunque, il balcone di qualsiasi tipologia sia è di proprietà del singolo condomino e non del condominio.
La differenza relativamente alle proprietà del balcone sta nei singoli elementi che compongono il balcone. Stando a quanto stabilito dalle norme attuali, per esempio, gli elementi decorativi di un balcone di un edificio condominiale fanno parte del condominio, perché rientrano nel cosiddetto decoro architettonico dell’edificio.
Seguendo il principio dell’elemento decorativo che determina la ‘condominialità’ di un balcone, sono considerate parte del condominio le seguenti parti del balcone:
Dunque, le parti appena riportate di un balcone possono essere considerate facenti parte del condominio quando rientrano nel principio di rispetto del decoro architettonico dell’edificio e in caso contrario appartengono solo al proprietario di casa.
Diverso è il discorso per il pavimento di un balcone di un appartamento in condominio che è sempre di esclusiva proprietà del condomino che ha il balcone, perchè si tratta del rivestimento della superficie calpestabile dal condomino e che non è mai stata considerata parte del condominio ma di proprietà dell’appartamento del condomino.