Scatta la contestazione di abuso edilizio pure nel caso delle casette da giardino, ma solo se l'edificazione è stabile e durevole nel tempo.
Quando si parla di abusi edilizi, il riferimento non va solo alle costruzioni interne realizzate senza il rispetto delle norme in vigore. I riflettori vanno puntati anche su quanto accade all'esterno ovvero in giardino in quanto le possibilità di cadere in errore sono potenzialmente numerose. Vediamo quindi da vicino:
Abusi edilizi in giardino, quali sono
Abusi sanabili e non sanabili, cosa c'è da sapere
Nel caso di mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo si parla di abusi edilizi in giardino sanabili in quanto non costituiscono violazione edilizia.
Ecco quindi che alcuni esempi di abusi edilizi sanabili sono l'abbattimento di un tramezzo, la costruzione di una tettoia di legno in terrazzo o in giardino e ogni altro intervento non comunicato alle autorità comunali. Nel caso di difformità superiori al 2% è quindi possibile chiedere la sanatoria, se gli interventi sono stati realizzati senza o in difformità rispetto alla segnalazione certificata di attività, chiedere un permesso a costruire in sanatoria, presentare una Cila tardiva.
Sempre a proposito di abusi edilizi in giardino, ricordiamo una importante sentenza della Cassazione, secondo cui in materia edilizia, affinché un manufatto presenti il carattere della pertinenza si richiede che abbia una propria individualità, che sia oggettivamente preordinato a soddisfare le esigenze di un edificio principale legittimamente edificato, che sia sfornito di autonomo valore di mercato, che abbia ridotte dimensioni, che sia insuscettibile di destinazione autonoma e che non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti. In sintesi, anche nel caso di realizzazione di un patio in giardino senza autorizzazione può scattare l'abuso edilizio.
Scatta quindi la contestazione di abuso edilizio pure nel caso delle casette da giardino, ma solo se l'edificazione è stabile e durevole nel tempo. Per fare un esempio, si tratta dei manufatti in legno adibiti a casetta da giardino: non sono elementi di arredo realizzabili in regime di edilizia libera.
La distinzione tra abusi sanabili e non sanabili è evidentemente centrale. Nel primo elenco rientrano gli abusi che possono ottenere una regolarizzazione sulla base delle normative vigenti, ad esempio tramite sanatoria. Sono abusi non sanabili quelli che non possono essere regolarizzati corrispondendo una sanzione amministrativa.
Ancora più specificatamente, gli abusi edilizi sono un'opera architettonica realizzata senza i permessi previsti dalla legge o in difformità a quanto dichiarato al Comune ove l'immobile è ubicato. Sicuramente più drastica è la circostanza dell'abuso edilizio non sanabile. Per regolarizzarlo non basta infatti pagare una multa, ma occorre procedere con il ripristino dello stato dei luoghi ovvero la demolizione.
Si ricorda che a norma di legge, salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applicano l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 euro a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione.
In relazione al Testo Unico Edilizia, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.
Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.