Tra gli abusi edilizi più frequenti c'è la realizzazione di opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Condoni e sanatorie e parte, l'abuso edilizio è punito dalla legislazione italiana. Si tratta infatti di una trasgressione alle normative in vigore che può assumere differenti forme.
Per scoprire se c'è un abuso edilizio occorre confrontare la planimetria che si trova agli uffici del Catasto con la reale situazione dell'immobile. Oppure visionare i progetti depositati al Comune dove è situato l'immobile prima della sua realizzazione. Ma è anche possibile il raffronto tra quanto riportato sul permesso di costruzione incluse le annesse varianti con la condizione effettiva dell'immobile. Vediamo più precisamente:
Abusi edilizi più frequenti, quali sono
Conseguenze diffuse per abuso edilizio
Quando si parla di abusi edilizi, il riferimento va innanzitutto agli interventi eseguiti in assenza o in difformità della segnalazione certificata di inizio attività ovvero del permesso di costruire facoltativo.
Quindi agli interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici. Dopodiché interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata alternativa.
Sono quindi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetto pesante in assenza di permesso di costruire, ovvero della segnalazione certificata di inizio attività alternativa o in totale difformità. Sono inclusi anche interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire ovvero della segnalazione certificata alternativa, in totale difformità o con variazioni essenziali. E infine la lottizzazione abusiva.
Ma quali sono gli abusi edilizi più frequenti?
Le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
Le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
Le opere di ristrutturazione edilizia realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio
Le opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio
Le opere di manutenzione straordinaria realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume
Possono essere sanati gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o diversamente da come erano stati progettati e autorizzati. La prima condizione è che lo faccia prima della sanzione e se l'intervento è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione e della presentazione della domanda. In seconda battuta, l'intervento è sanabile se accompagnato al pagamento del contributo di costruzione in misura doppia.
Norme alla mano, il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale è chiamato a pronunciarsi positivamente o negativamente e a esprimere la motivazione entro 60 giorni, secondo il principio del rigetto in caso di silenzio. Per quanto riguarda le sanzioni penali, è previsto l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio.
La stessa pena è prevista pure per interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. Per i casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione nonostante l'ordine di sospensione scatta l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 euro a 51.645 euro. Infine, ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive.