Quali sono i contratti di lavoro 2022 cumulabili con la cassa integrazione nel 2022 senza perderla

Dal punto di vista retributivo, la cassa integrazione guadagni ordinaria è corrisposta nella misura dell'80% dello stipendio che sarebbe spettata per le giornate non prestate.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Quali sono i contratti di lavoro 2022 cu

Cassa integrazione, quando è cumulabile con i contratti di lavoro?

Il principio di base è che la nuova attività di lavoro deve essere a termine o intermittente affinché possa rientrare tra quelle compatibili con la cassa integrazione. Le situazioni sono 3: cumulabilità tra cassa e contratto, parziale cumulabilità e incumulabilità totale.

Con la cassa integrazione i lavoratori conservano una parte della retribuzione, ma soprattutto conservano il posto in azienda. Ne rientrano in possesso al termine del periodo di crisi che ha condotto l'impresa a fruire di questa misura.

C'è però una domanda che merita una risposta: quali sono i contratti di lavoro che il dipendente può cumulare con la cassa integrazione senza perderla? La normativa vigente è infatti molto rigorosa e di conseguenza il lavoratore è chiamato a seguirla fedelmente. Facciamo quindi chiarezza sulla materia:

  • Cassa integrazione, quando è cumulabile con i contratti di lavoro
  • Cassa integrazione guadagni ordinari e trattamento 2022

Cassa integrazione, quando è cumulabile con i contratti di lavoro

Occorre leggere con attenzione le condizioni del contratto di lavoro del dipendente ovvero di inquadramento per cui fruisce della cassa integrazione per sapere cosa può fare e cosa non può fare. Ad esempio se ha sottoscritto un contratto a tempo pieno o a tempo parziale. Il principio di base è che la nuova attività di lavoro deve essere a termine o intermittente affinché possa rientrare tra quelle compatibili con la cassa integrazione.

Gli scenari possibili per il lavoratore in cassa integrazione sono 3. Innanzitutto la totale cumulabilità della retribuzione legata all'ulteriore attività lavorativa svolta in cassa integrazione.

Si tratta dei casi di svolgimento di lavoro occasionale accessorio o di quelli in cui la nuova attività sarebbe stata compatibile anche con la prestazione ridotta o sospesa, come nei contratti di lavoro part-time o di un contratto full-time e di uno part-time, purché non sia superata la durata massima dell'orario di lavoro settimanale.

Il secondo scenario è la parziale cumulabilità dei redditi da lavoro con l'integrazione salariale.

Viene prevista una minore erogazione da parte dell'Inps pari alla sovrapposizione dell'orario di lavoro della nuova attività rispetto a quello che si sarebbe dovuto svolgere in relazione al rapporto che dà luogo all'integrazione.

Ecco infine la totale incompatibilità delle retribuzioni percepite se il lavoratore stipula un nuovo contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che sostituisce il rapporto di lavoro che dà diritto all'integrazione salariale.

Dal punto di vista retributivo, la cassa integrazione guadagni ordinaria è corrisposta nella misura dell'80% dello stipendio che sarebbe spettata per le giornate di lavoro non prestate, comprese tra 0 ore e le ore previste da contratto, fino a un massimo di 40 ore a settimana. Nel calcolo rientrano tutti gli elementi retributivi soggetti a contribuzione.

Cassa integrazione guadagni ordinari e trattamento 2022

Provando a fare un passo indietro, la cassa integrazione guadagni ordinaria riguarda le aziende industriali, con norme diverse per il settore dell'edilizia. I lavoratori dipendenti di aziende industriali beneficiari del trattamento sono operai, intermedi, impiegati, quadri, apprendisti qualificati, assunti con contratto di inserimento.

La cassa integrazione guadagni ordinaria può essere richiesta per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dei dipendenti nei casi di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai dipendenti o di situazioni temporanee di mercato che comportino la necessità di contrarre o di sospendere l'attività lavorativa. In tutti i casi è indispensabile la fondata previsione della ripresa dell'attività lavorativa.

Deve essere valutata al momento della presentazione della domanda sulla base delle previsioni del datore di lavoro e della contrattazione con i sindacati di categoria. La misura può essere autorizzata per le settimane di effettiva sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro fino a un massimo di 13 settimane consecutive.

Solo in casi eccezionali possono essere presentate domande trimestrali per un massimo di 52 settimane. La cassa integrazione in deroga è invece un ammortizzatore sociale destinato ai lavoratori di datori di lavoro non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinari.