I crediti d'imposta sono uno strumento di grande rilevanza per la pianificazione finanziaria delle imprese italiane, soprattutto in un contesto economico in continua trasformazione. La possibilità di cedere i crediti d'imposta a banche e intermediari finanziari ha ampliato concretamente le strategie a disposizione delle aziende, permettendo di trasformare benefici fiscali in liquidità immediata e di sostenere investimenti in beni strumentali, innovazione tecnologica e sviluppo competitivo.
La cessione dei crediti d'imposta è una facoltà prevista dall’ordinamento tributario che permette ai titolari del credito — tipicamente imprese o professionisti — di trasferire a titolo oneroso il proprio diritto a portare in compensazione o a utilizzare un determinato credito fiscale nei confronti dell'Erario. Il cessionario è di norma una banca o altro intermediario finanziario autorizzato. Questa operazione consente ai soggetti cedenti, in particolare alle imprese che si trovano a fronteggiare esigenze di liquidità o che non possono utilizzare direttamente il credito per abbattere debiti fiscali, di monetizzare subito il beneficio.
In base all’articolo 121 del D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) e alle diverse innovazioni normative culminate nel Decreto Sostegni e nelle più recenti norme finanziarie, la cessione può avvenire sia a titolo pro soluto, sia pro solvendo, trasferendo il rischio di inadempimento secondo accordo tra le parti. È fondamentale sottolineare che la cessione è tipicamente irreversibile e, a seconda del profilo normativo, può prevedere limiti alle ulteriori cessioni successive a banche/intermediari finanziari.
La gestione operativa avviene tramite procedure telematiche presso l’Agenzia delle Entrate – Piattaforma Cessione Crediti, ove è possibile visualizzare, accettare o rifiutare i crediti ricevuti secondo le regole stabilite. L’utilizzo del credito avviene tassativamente in modalità di compensazione tramite modello F24, e sono esclusi rimborso o ulteriori rateizzazioni oltre le modalità originariamente previste.
La cessione è ammessa per una pluralità di crediti d’imposta, con particolare riferimento a quelli correlati a investimenti in beni strumentali, innovazione tecnologica, Transizione 4.0, ricerca e sviluppo, nonché, fino alle restrizioni introdotte dal D.L. 39/2024 e successivi aggiornamenti, ai crediti maturati nell’ambito dei bonus edilizi. Si segnala che, a partire dal 2025, per le agevolazioni “ordinarie” la cessione è consentita prevalentemente per i crediti d'imposta relativi agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali funzionali alla digitalizzazione e automazione dei processi produttivi dichiarati idonei nell'ambito del Piano Transizione 4.0.
Beneficiari della cessione sono:
Per accedere al beneficio è necessario essere in regola con gli obblighi di sicurezza sul lavoro e con i versamenti contributivi e previdenziali. Restano esclusi i soggetti in stato di liquidazione volontaria, in crisi, con procedure concorsuali in corso, o destinatari di provvedimenti interdittivi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 231/2001.
Fra le tipologie di crediti d’imposta cedibili alle banche, particolare rilievo assumono i crediti riguardanti:
Il Piano Transizione 4.0, nell’ambito della strategia industriale nazionale collegata al PNRR, permette la cessione dei crediti maturati sull’acquisto di beni 4.0 secondo le percentuali stabilite dalla Legge di Bilancio, attualmente:
La cessione è subordinata a specifiche condizioni documentali: per acquisti superiori a 300.000 euro è richiesta una perizia tecnica asseverata da professionisti abilitati o da enti di certificazione accreditati; per importi inferiori è sufficiente un’autodichiarazione tecnica del legale rappresentante.
Nel biennio 2024-2025, il Piano Transizione 5.0 affianca il precedente Piano Transizione 4.0, ma con finalità più orientate alla riduzione del consumo energetico. Le aliquote del 5.0 sono più elevate — fino al 45%, con maggiorazioni per investimenti specifici — ma sono richiesti requisiti stringenti in termini di riduzione dei consumi certificata (almeno 3-6% a seconda della tipologia) e una documentazione più complessa.
Per le imprese che non dispongono di progetti con impatti energetici significativi o preferiscono una procedura meno onerosa sotto il profilo documentale, la cessione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 rappresenta ancora una valida opportunità, anche nel 2025, per la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi.
Le recenti modifiche normative, introdotte dal D.L. 39/2024 e dagli atti collegati alla Legge di Bilancio 2025, hanno ridisegnato il perimetro della cessione e dello sconto in fattura, inasprendo i vincoli per la cessione dei crediti correlati ai bonus edilizi, con rare eccezioni per il Superbonus e alcuni interventi in zone sismiche o di specifico interesse sociale.
Per il 2025, l'opzione di cessione del credito d’imposta è sostanzialmente limitata ai soggetti e alle spese individuate normativamente: fuori dalla platea del Superbonus (con le sue deroghe residuali per specifici casi di edilizia), la cessione è ammessa pressoché esclusivamente per i crediti d’imposta relativi a investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0.
Il credito d’imposta relativo ai beni strumentali è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo la procedura telematica prevista nel sito del GSE - Transizione 4.0, accessibile tramite SPID, e richiede:
N.B.: In caso di risorse finite, le comunicazioni sono comunque recepite in ordine cronologico per eventuali nuove disponibilità, ma la priorità viene assegnata a chi ha già trasmesso la comunicazione preventiva.
Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, ai sensi del Testo Unico Bancario (TUB), art. 106, sono i principali soggetti autorizzati all’acquisto dei crediti d’imposta, con la possibilità di ulteriori cessioni parziali o totali entro i limiti fissati dalla disciplina specifica. Il credito può essere ceduto “…anche a istituti bancari, altri intermediari iscritti negli appositi albi di vigilanza, imprese assicurative e società appartenenti a gruppi bancari”.
La remunerazione per la banca/intermediario si configura come differenziale tra il valore nominale del credito e il prezzo di acquisto; la responsabilità è solidale nei casi in cui non siano rispettate le regole di prudenza e di diligenza richieste dalla circolare n. 33/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate, richiamata anche per la tutela del cessionario in caso di crediti derivanti da operazioni fraudolente.
Dal punto di vista operativo, l’utilizzo dei crediti avviene in modalità di compensazione tramite modello F24, in quote annuali secondo quanto stabilito dalla norma che ha regolato la detrazione originaria. Sono previste limitazioni per la compensazione di debiti previdenziali, assistenziali e premi INAIL da parte di banche, intermediari e assicurazioni, come ribadito dal Decreto Legge 39/2024.
Il quadro degli incentivi statali è stato ampliato attraverso strumenti complementari come la Nuova Sabatini e il Credito d’Imposta ZES Unica. Tali misure sono cumulative (entro i limiti previsti dal Regolamento GBER sugli aiuti di Stato), permettendo alle imprese di massimizzare il beneficio fiscale attraverso la combinazione di contributi e credito d’imposta per lo stesso investimento, a patto che siano rispettate le prescrizioni di cumulabilità stabilite dalla normativa vigente.
La Nuova Sabatini sostiene operazioni di acquisto o leasing di beni strumentali materiali/immateriali tramite un contributo statale sugli interessi, mentre il Credito d’Imposta ZES Unica è riservato agli investimenti nel Mezzogiorno, con aliquote maggiori rispetto a quelle ordinarie. Una tabella riepilogativa delle principali differenze:
Agevolazione | Tipologia | Beneficio/Condizioni |
Credito d’imposta beni strumentali | Credito per investimenti 4.0 | Fino al 20% a scendere, utilizzabile in compensazione; cumulabile |
Nuova Sabatini | Contributo statale su finanziamento/leasing | Da 2,75% a 3,575% sugli interessi, cumulabile |
Credito d’Imposta ZES Unica | Fiscale per investimenti in ZES | Aliquota variabile (fino al 45%), solo in zone eleggibili |
La cessione dei crediti si realizza esclusivamente tramite la procedura telematica prevista dall'Agenzia delle Entrate. Il cedente deve comunicare la scelta per la cessione (o lo sconto in fattura nei casi ammessi) tramite la piattaforma dedicata entro il termine stabilito normativamente.
I principali step sono:
Responsabilità solidale e controlli: la disciplina prevede la responsabilità in solido del cessionario, della banca/intermediario e del fornitore in caso di indebita fruizione del credito ceduto, con esclusione dal rischio di concorso nella violazione per chi acquisisca la documentazione obbligatoria (visto di conformità, asseverazione delle spese, certificazione perizie) in base a quanto richiesto dalle norme vigenti.