Il primo diritto è la possibilità di poter fare riferimento a un medico competente con il compito di segnalare al datore di lavoro situazioni di particolari fragilità ovvero la presenza di patologie nei dipendenti. Il secondo è il diritto di assentarsi dal lavoro con trattamento equiparato al ricovero ospedaliero. Ma ce ne sono anche altri, senza dimenticare che la materia è in fase di arricchimento.
La denominazione di lavoratori fragili è adesso al centro dell'attenzione perché è inevitabile il legame con l'attuale emergenza sanitaria.
In qualche modo il via è stato con i primissimi decreti della presidenza del Consiglio dei ministri con cui veniva raccomandato alle persone affette da patologie croniche (soprattutto se anziane) di non uscire dalla propria abitazione se non per ragione di stretta necessità.
Ma anche di evitare luoghi affollati ovvero di mantenere la distanza di almeno un metro da altre persone. Con il ritorno al lavoro in sede e il parziale abbandono dello smart working, sorgono una serie di questioni.
Compreso quello relativo ai diritti dei lavoratori fragili ovvero coloro che, alle prese con una patologia cronica, sono a rischio nel caso di contagio.
La materia è tuttora in fase di definizione e lo stesso Ministero della Salute sta definendo e aggiornando istruzioni e linee guide.
Il primo diritto è la possibilità di poter fare riferimento a un medico competente con il compito di segnalare al datore di lavoro situazioni di particolari fragilità ovvero la presenza di patologie nei dipendenti affinché la stessa azienda provveda alla loro tutela.
Il secondo, strettamente collegato, è il diritto di assentarsi dal lavoro con trattamento equiparato al ricovero ospedaliero.
Condizione fondamentale per esercitarlo è il possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ovvero della certificazione rilasciata da un medico in cui sia chiaramente indicata la condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita. Entriamo ancora di più nei dettagli per esaminare
È compito del lavoratore fragile avvisare l'azienda sulla propria situazione attraverso il medico competente. Può quindi scattare il diritto all'astensione dal lavoro in sede ovvero allo svolgimento a distanza delle mansioni.
Ma prima di arrivare a questa determinazione, il lavoratore deve rivolgersi al proprio medico di medicina generale che deve a sua volta segnalare gli elementi che testimoniano la gravità della situazione per il lavoratore.
Al di là del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato (terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici), ai lavoratori fragili sono riconosciuti i diritti alle sospensioni e alle riduzioni dell'orario di lavoro e dunque assegno ordinario, cassa integrazione e congedi.
Ecco dunque che le disposizioni in vigore prevedono di prestare molta attenzione ai lavoratori fragili anche tenendo conto dell'età.
Spetta al medico competente sia individuare i soggetti con particolari situazioni di fragilità e sia il compito di segnalare all'azienda situazioni di malattia attuali o pregresse dei dipendenti. Il datore di lavoro conserva invece il compito di provvedere alla tutela dei lavoratori nel rispetto della privacy.
Non tutte le patologie fanno scattare in maniera automatica i diritti previsti e quelli ancora in fase di definizione. Il riconoscimento è infatti previsti per i lavoratori fragili che, in modo cronico acuto, sono alle prese con