Comprendere quali siano i documenti accettati dalla legge per l'identificazione personale è fondamentale per accedere ai servizi pubblici e privati, adempiere agli obblighi civili e garantire la regolarità delle proprie posizioni anagrafiche. Questo approfondimento espone in maniera dettagliata l'elenco aggiornato al 2025 dei documenti di riconoscimento validi secondo la normativa vigente, con un'attenzione specifica per le ultime novità, le distinzioni operative e i casi particolari previsti per italiani e stranieri.
L’ordinamento giuridico italiano distingue chiaramente tra documento di identità e documento di riconoscimento, come stabilito dal D.P.R. n. 445/2000:
La carta d’identità costituisce il documento di identificazione per eccellenza, ma la legge stabilisce una clausola di equipollenza: nei casi in cui sia richiesto un documento di identità, è possibile presentare anche uno dei documenti di riconoscimento elencati come equipollenti all’art. 35 del D.P.R. 445/2000.
Ai sensi delle disposizioni normative, per essere considerato valido un documento di riconoscimento deve soddisfare i seguenti requisiti:
La capacità di identificare il titolare e la presenza della fotografia rappresentano elementi imprescindibili. La validità può essere personale (per utilizzo in Italia) o, in taluni casi, valida per l’espatrio laddove specificato.
L’elenco dei documenti equipollenti e validi ai fini dell’identificazione personale, aggiornato al 2025 secondo la vigente normativa italiana, comprende:
Per i cittadini stranieri, sono riconosciuti come validi: passaporto del paese d'origine, documento equivalente al passaporto, permesso di soggiorno (in certe casistiche dettagliate di seguito), lasciapassare, titolo di viaggio per rifugiati e altre categorie particolari previste dalla legislazione internazionale.
Non soddisfano i requisiti per essere riconosciuti come documenti di identità o riconoscimento in Italia:
Anche alcune tessere associative o badge aziendali privi dei requisiti normativi non possono essere utilizzati per l’identificazione personale ai fini legali.
La Carta d’identità elettronica (CIE) oggi rappresenta lo standard per la maggioranza dei cittadini. Rilasciata dal Comune di residenza, contiene elementi biometrici e digitali e consente, a determinate condizioni, l’espatrio all’interno dell’Unione Europea e verso altri Stati in accordo con le normative vigenti. La carta d’identità cartacea mantiene la sua validità fino alla scadenza naturale.
Il passaporto è necessario per l’espatrio al di fuori della UE e per molte pratiche con l’estero. Viene rilasciato dalla Questura o, all’estero, dalle rappresentanze diplomatiche. Il passaporto ha una validità di dieci anni e contiene le generalità e la fotografia del titolare.
La patente di guida è equipollente al documento di identità ai sensi del D.P.R. 445/2000. Sono validi sia i vecchi formati cartacei sia i formati plastificati, senza distinzione per la presenza o meno dell’indirizzo di residenza sul documento. L’abilitazione alla conduzione di ciclomotori e la patente nautica, se muniti di foto e rilasciate da autorità competenti, sono equiparate ai fini dell’identificazione personale.
Per i cittadini dell’Unione Europea è generalmente sufficiente la carta d’identità nazionale del paese d’origine, il passaporto o altri documenti equivalenti validi per l’espatrio. I cittadini extra-UE possono utilizzare il passaporto oppure, in determinati casi, il permesso di soggiorno (compresi i titoli rilasciati a richiedenti asilo e apolidi, secondo le previsioni del D.lgs. n. 142/2015 e delle Convenzioni internazionali).
La normativa prevede, tuttavia, che in specifiche situazioni possa essere richiesto unicamente un documento equipollente o la carta d’identità. È essenziale presentare documentazione tradotta e legalizzata ove necessario.
Il permesso di soggiorno non è normalmente equipollente alla carta d’identità ma può talvolta essere utilizzato come documento identificativo, soprattutto per pratiche di iscrizione anagrafica di cittadini stranieri. È considerato documento di riconoscimento soprattutto quando è provvisto di fotografia e dati anagrafici minimi.
Per i minori è previsto il rilascio di documenti individuali. Il documento deve riportare la fotografia e, nel caso di viaggi all’estero, è necessaria in alcuni casi la dichiarazione di accompagno, che viene ratificata da un pubblico ufficiale e consente al minore di viaggiare con persone diverse dai genitori o tutori legali. Per approfondimenti consultare il portale Ministero degli Esteri.
La richiesta, il rinnovo e il duplicato dei documenti di riconoscimento devono essere effettuati presso gli uffici anagrafe comunali o le autorità competenti (Questura, Motorizzazione Civile, ordini professionali, ecc.). In caso di smarrimento o furto è obbligatorio sporgere denuncia presso le autorità di polizia e attivarsi per la richiesta di un documento sostitutivo o provvisorio.
I documenti di riconoscimento possono essere utilizzati in tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, le istituzioni bancarie e le autorità di polizia per comprovare l’identità o l’accesso ai servizi. Tuttavia: