Quali sono le clausole vessatorie che non valgono nulla in vacanza in albergo, villaggio, crociera e tour nel 2022

Clausole vessatorie che non valgono nulla in vacanza se non approvate per iscritto, se non si estendono all’intero contratto e non solo: cosa prevedono norme in vigore

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Quali sono le clausole vessatorie che no

Quali sono le clausole vessatorie che non valgono nulla in vacanza in albergo, villaggio, crociera e tour nel 2022?

Sono considerate nulle dalla legge le clausole vessatorie non dotate di doppia sottoscrizione anche per vacanze in albergo, villaggio, crociera o tour, per cui sono considerate nulle tutte le clausole vessatorie che non vengono espressamente approvate per iscritto. Sono nulle anche le clausole vessatorie che seppur sottoscritte non si estendono all’intero contratto, o se si estendono all’intero contratto perchè altrimenti le parti non lo avrebbero sottoscritto senza tale, o tali, clausola. 
 

Le clausole vessatorie sono clausole inserite in regolamenti contrattuali che implicano uno squilibrio di diritti e obblighi a danno di una parte e a favore di un’altra, per cui si verifica la vessazione di un contraente a beneficio dell’altro. 

Può, per esempio, accadere che proprio in virtù di clausole vessatorie, in caso di vacanza già prenotata, spetti al consumatore pagare una penale se obbligato a disdire una prenotazione, mentre nessuna penale spetta alla controparte. Vediamo di seguito quali sono le clausole vessatorie che non valgono nulla in vacanza in albergo, villaggio, crociera e tour nel 2022.

  • Clausole vessatorie quando sono nulle in vacanza in albergo, villaggio, crociera e tour nel 2022
  • Quali sono clausole vessatorie che non valgono nulla in vacanza in albergo, villaggio, crociera e tour

Clausole vessatorie quando sono nulle in vacanza in albergo, villaggio, crociera e tour nel 2022

Sono considerate nulle dalla legge le clausole vessatorie non dotate di doppia sottoscrizione anche per vacanze in albergo, villaggio, crociera o tour, per cui sono considerate nulle tutte le clausole vessatorie che non vengono espressamente approvate per iscritto

Sono nulle, secondo le norme in vigore, anche le clausole vessatorie che seppur sottoscritte non si estendono all’intero contratto, o se si estendono all’intero contratto perchè altrimenti le parti non lo avrebbero sottoscritto senza tale, o tali, clausola. 

Le clausole vessatorie non valgono in vacanza in albergo, villaggio, crociera o tour anche quando sono fatte valere dal consumatore e sono rilevabili d’ufficio dal giudice in nel corso del procedimento. Precisiamo, però, che la nullità delle clausole vessatorie non implica la nullità dell'intero contratto.

Quali sono clausole vessatorie che non valgono nulla in vacanza in albergo, villaggio, crociera e tour

Le clausole vessatorie che, in particolare, non valgono nulla in vacanza in albergo, villaggio, crociera e tour sono quelle che:

  • prevedono l’adesione del turista a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
  • permettono solo ad albergatore o tour operator la possibilità di modificare unilateralmente le clausole del contratto;
  • eliminano o limitano diritti del turista nel caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento da parte dell’eventuale struttura turistica;
  • limitano o escludono del tutto la responsabilità di albergo, villaggio, crociera, tour operator, ecc. in caso di morte o danno alla persona del turista, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
  • permettono solo all’albergatore, al tour operator o proprietario del villaggio turistico di recedere dal contratto;
  • permettono all’albergatore o al tour operator di trattenere una somma di denaro versata dal turista se quest’ultimo non conclude il contratto o decide di recedere da esso;
  • impongono al turista, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento;
  • permettono ad albergatore o altro professionista del settore vacanza di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il turista possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originario;
  • limitano o escludono l’opponibilità da parte del turista;
  • rendono complessa per il turista la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie.