Il riconoscimento per legge delle coppie di fatto ha aperto nuovi orizzonti di considerazione della famiglia. Tuttavia, pur riconosciute a livello legale ed essendone stati riconosciuti diversi diritti, per le coppie di fatto rispetto alle coppie sposate non sussistono ancora molti diritti, come quello ad avere prestazioni assistenziali o rientrare in automatico nell’asse ereditario del convivente che decede, salvo in presenza di esplicito testamento, e alcuni obblighi, come quello di fedeltà reciproco.
Quali sono le differenze di diritti e doveri tra coppie di fatto e sposate? La legge italiana inquadra come coppie di fatto tutte quelle unioni che vengono formalizzate al registro dell’anagrafe del proprio Comune di residenza ma che non si uniscono in matrimonio.
Sono, in realtà, considerate coppie di fatto anche quelle costituite da conviventi con stabile legame affettivo e che risiedono nella stessa abitazione, dando vita ad un proprio nucleo familiare, pur senza formalizzazione dell’unione in Comune.
In ogni caso coppie di fatto e conviventi che non ufficializzano la loro unione in Comune non sono assimilati alle coppie spostate per tanti diritti e doveri, mentre altri diritti, grazie ai cambiamenti degli ultimi tempi, non cambiano e vengono ormai riconosciuti alle coppie di fatto. Vediamo allora cosa prevedono le leggi attuali sui diritti di coppie sposate e coppie di fatto non coniugate.
La Legge Cirinnà ha ufficialmente riconosciuto unioni civili e convivenze di fatto e se le unioni civili possono intercorrere unicamente tra persone dello stesso sesso, le convivenze di fatto, che vengono formalizzare al registro anagrafe del proprio Comune di residenza, valgono per le coppie che decidono di rendere formale il loro legame senza sposarsi.
Chi decide di diventare ufficialmente una coppia di fatto può recarsi presso il proprio Comune di residenza e fornire una dichiarazione all’anagrafe e decidere anche di sottoscrivere un contratto di convivenza, per regolare i rapporti patrimoniali nella coppia.
Le principali differenze che sussistono tra coppie di fatto e coppie spostate riguardano doveri ma soprattutto diritti delle stesse. Le coppie di fatto hanno, infatti:
Le coppie di fatto rispetto alle coppie sposate non possono godere, però, per legge, di altri diritti come:
Per le coppie di fatto rispetto alle coppie sposate non sussiste, però, l’obbligo di fedeltà reciproca né tanto meno l’obbligo al mantenimento del convivente che risulti economicamente più debole. Quando una coppia di fatto si lascia, ognuno dei due componenti della coppia torna alla sua vita e non può, né tanto meno, deve pretendere nulla, a livello economico, dall’altro.
Se, come abbiamo visto, per le coppie di fatto, a differenza di quelle sposate, non sussiste il diritto a subentrare nell’asse ereditario del convivente nel caso di decesso di uno dei due, a meno che il deceduto non lasci chiaro testamento, pur dovendo sempre rispettare le cosiddette quote legittime, sono diverse anche regole e modalità di gestione del patrimonio della coppia.
In particolare, per le coppie spostate unite in matrimonio scatta in automatico il regime della comunione dei beni, a me no che al momento del matrimonio o in un secondo momento la coppia non opti in maniera esplicita per il regime di separazione dei beni.
Il regime di comunione dei beni implica che qualsiasi bene, mobile o immobile, che viene acquistato dalla coppia spostata in corso di matrimonio, indipendentemente da chi dei due coniugi sostenga in modo materiale la spesa, è di entrambe in egual misura. Questo discorso non sussiste per le coppie di fatto.
Nella coppia di fatto non vige il principio della comproprietà e le decisioni relative all’eventuale gestione del patrimonio della coppia si possono prendere solo firmando, come accennato, uno specifico patto di convivenza. In mancanza di questo documento, se la coppia di fatto decide di lasciarsi, ogni bene appartenente all’uno o all’altro convivente torna ad essere solo del legittimo proprietario.
Nel caso di problemi per acquisti in comune fatti durante la convivenza, se non dovesse esserci accordo sulla divisione o assegnazione del bene, si può ricorrere alle vie legali.
Per quanto riguarda il capitolo figli, tra coppie di fatto e coppie sposate non sussiste alcuna differenza in presenza di figli, se il figlio viene riconosciuto da entrambe i genitori e si rientra tutti nello stesso nucleo familiare.
In costanza di rapporto, infatti, sia per una coppia di fatto e sia per una coppia sposata vige l’obbligo per i genitori di provvedere a crescita, educazione, mantenimento dei figli; prendere decisioni ottimali per garantirne il benessere psico-fisico, essere presenti affettivamente ed emotivamente come presenze-guida.
Anche quanto coppie di fatto e coppie sposate si lasciano, in presenza di figli, hanno gli stessi obblighi che consistono non solo nel continuare ad educare e provvedere alla crescita del figlio, ma condividere decisioni sulle questioni essenziali riguardanti il figlio stesso, dalla salute all’istruzione, nonché esserne obbligati al mantenimento.
Se, infatti, nel caso di coppie di fatto, quando ci si lascia non sussiste l’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento al convivente generalmente più debole da un punto di vista economico, in presenza di figli la questione cambia e anche per le coppie di fatto è d’obbligo provvedere sempre al versamento dell’assegno di mantenimento ai figli.
Diritti e doveri sono uguali e diversi. Regole per la gestione della proprietà e dei figli: cosa cambia tra coniuge e coniuge
Diritti e doveri uguali e differenti, regole relative a gestione di patrimonio e figli: cosa cambia tra coppie sposate e coppie di fatto
Diritti e doveri uguali e differenti, regole relative a gestione di patrimonio e figli: cosa cambia tra coppie sposate e coppie di fatto
Diritti e doveri uguali e differenti, regole relative a gestione di patrimonio e figli: cosa cambia tra coppie sposate e coppie di fatto