Quali sono le differenze tra una Srl e una Srls secondo leggi 2022 in vigore

Sia la Società a responsabilità limitata ordinarie e sia quella semplificata si costituiscono per contratto o con atto unilaterale

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Quali sono le differenze tra una Srl e u

Differenze tra una Srl e una Srls, quali sono?

Le differenze tra Srl e Srls sono numerosissime. Ad esempio nel caso di una Srl, il capitale sociale non ha limitazioni e i conferimenti sono in denaro, beni e servizi. In una Srls il capitale sociale massimo è di 9.999,99 euro e i conferimenti sono in denaro.

Da un parte ci sono le società a responsabilità limitata ordinaria e dall'altra quelle che si avvalgono della forma semplificata. Ciascuna di esse presenta caratteristiche proprie e di conseguenza è importante analizzarle per capire quali sono le differenze e quindi qual è la soluzione più adatta per la propria attività.

La scelta va effettuata con estrema attenzione per via delle conseguenze che ne derivano sotto i profili contabili, fiscali e amministrativi. Approfondiamo quindi tutti i dettagli in materia e più esattamente, vediamo da vicino:

  • Differenze tra una Srl e una Srls, quali sono
  • Apertura e chiusura Srl e Srls

Differenze tra una Srl e una Srls, quali sono

La Srl ovvero la Società a responsabilità limitata è una società di capitali in cui risponde solo la società con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali. Tutti i soci godono della responsabilità limitata a quanto conferito. Le Srls ovvero la Società a responsabilità limitata semplificata si caratterizzano per una serie di alleggerimenti negli oneri amministrativi a cui sono soggette. Ma allo stesso tempo anche per una alcune limitazioni.

Un aspetto fondamentale a cui prestare attenzione in quanto è oggetto di evidenti differenze è quello dei costi da sostenere a prescindere dall'andamento economico ovvero quelli fissi. Il capitale si suddivide in quote e rappresentano la misura della partecipazione del socio alla società.

Sintetizzando quindi le principali differenze, nel caso di una Srl, il capitale sociale non ha limitazioni ed è minimo di 1 euro. I conferimenti sono in denaro, beni e servizi ed è ammessa la personalizzazione dello statuto. I soci sono persone fisiche o giuridiche.

Sul versante delle spese, quelle notarili ammontano a circa 2.000 euro, i diritti camerali tra i 130 e i 150 euro, l'imposta di registro di 200 euro. Richiesta anche una marca da bollo di 16 euro ogni 4 facciate e ogni 100 righe.

In una Srls il capitale sociale massimo è di 9.999,99 euro. Per poterlo aumentare è necessario convertire la società in una Srl tramite atto notarile e non è possibile conferire in opere e servizi. I conferimenti sono in denaro e occorre fare riferimento al modello ministeriale per lo Statuto. In pratica non è modificabile se non trasformando in Srl mediante un atto notarile.

Non permette alcuna personalizzazione delle clausole e i soci devono sottostare a regole già stabilite per la gestione della società. I soci solo persone fisiche e non ci sono spese notarili da sostenere, ma i diritti camerali ammontano tra i 130 e i 150 euro. L'imposta di registro è di 200 euro e non sono previste spese per bolli.

La nomina del collegio sindacale o del revisore nelle Srl è obbligatoria solamente se la società è tenuta alla redazione del bilancio in forma ordinaria e non abbreviata, se è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Apertura e chiusura Srl e Srls

Sia la Società a responsabilità limitata ordinarie e sia quella semplificata si costituiscono per contratto o con atto unilaterale redatto da un notaio. Devono in ogni caso iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.

La denominazione di società a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del Registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Nel caso di chiusura della società, trascorsi 90 giorni dalla data di trascrizione del bilancio finale di liquidazione, senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione si intende approvato e i liquidatori possono richiedere la cancellazione dal Registro delle imprese. Si tratta dell'approvazione tacita che si affianca a quella espressa per cui allegando il verbale di assemblea dei soci che approva il bilancio finale di liquidazione all'unanimità.