Via libera alla pubblicazione dell'immagine di una persona non famosa il cui volto è riconoscibile ma inserito in un contesto la cui visione è limitata a un pubblico circoscritto e identificato, ad esempio visibile da una cerchia ristretta di amici. Ma i casi sono ben più numerosi.
Quali foto si pubblicare sul web? O, ancora meglio, le foto, è lecito pubblicare online una foto con più persone presenti? Di base, la pubblicazione online di fotografie personali non comporta la cessione dei diritti d'autore.
Le immagini non sono di dominio pubblico ma si ha diritto, in caso di utilizzo illecito ossia non autorizzato da parte di terzi a un risarcimento per danno morale e patrimoniale per violazione del diritto d'autore in favore di chi le ha pubblicate. Vediamo meglio:
Via libera alla pubblicazione dell'immagine di una persona non famosa il cui volto è riconoscibile ma inserito in un contesto la cui visione è limitata a un pubblico circoscritto e identificato, ad esempio visibile da una cerchia ristretta di amici e non a chiunque visiti la pagina: in questo caso si può parlare non di pubblicazione ma di uso privato della foto.
Ma anche di un luogo pubblico o di un evento in cui una o più persone siano riconoscibili purché non siano determinanti all’economia della foto, cioè che non siano in primo piano ma ritratte in modo accidentale, ad esempio un monumento famoso e nell’immagine si vedono dei passanti ritratti per caso.
Stessa cosa per l’immagine di una parte del corpo di un’altra persona che non sia il volto: la legge tutela la privacy del volto, non di altri dettagli che una persona qualunque non sarebbe in grado di identificare.
Via libera all’immagine la cui pubblicazione sia connessa a finalità normalmente estranee a chi pubblica online: si tratta di finalità di giustizia, di polizia, scientifiche, culturali o didattiche. Semaforo verde anche per l’immagine di persone isolate da un contesto ma il cui volto non è riconoscibile e quella di un minore il cui volto non è riconoscibile.
Semaforo rosso alla pubblicazione di una immagine in cui una persona non famosa sia riconoscibile e visibile da un pubblico indistinto e non controllabile senza l’autorizzazione del soggetto interessato: è violazione della privacy.
Così come di un’immagine che mostra il volto di un minore, visibile da un pubblico indistinto e non controllabile, senza l’autorizzazione dei genitori. E anche di un’immagine che ritrae una persona non famosa anche in una porzione piccola della foto ripresa da lontano ma con il volto riconoscibile.
Infine, è vietata la pubblicazione di un’immagine che ritrae una persona non famosa isolata dal contesto e senza l’autorizzazione dell’interessato.
In buona sostanza, ciascuna persona detiene il diritto sulla propria immagine. Senza il consenso della persona ritratta, le foto non possono essere né pubblicate. Ma se questa è la regola di fondo, esistono anche alcune eccezioni da considerare.
Non occorre il consenso esplicito della persona ritratta se l'immagine è una testimonianza di eventi importanti o ritrae persone importanti della storia contemporanea, ritrae un gruppo di persone e non una persona specifica in primo piano, è di interesse informativo per la collettività, appare sullo sfondo dell’immagine, è di grande interesse artistico. Da segnalare che le foto di minorenni sono consentite con il consenso della persona coinvolta, ma se si vogliono pubblicare e diffondere è necessario il consenso dei tutori.
Infine, norme alla mano, non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può essere esposto o messo in commercio quando l’esposizione rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta.