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Quali sono le tipologie di donazioni e quando conviene usare ciascuna per le diverse esigenze

Quale tipologia di donazione scegliere in base al bene da donare, a chi e a quali condizioni: cosa prevedono leggi in vigore e chiarimenti

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
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Le donazioni rappresentano uno strumento giuridico tramite il quale una parte arricchisce un altro soggetto trasferendo beni o diritti o assumendo obbligazioni senza ricevere nessun corrispettivo. In Italia, la disciplina delle donazioni è articolata e consente di adattare questo strumento a diverse esigenze personali, familiari, patrimoniali e fiscali, grazie a una serie di tipologie e regole specifiche, sia a tutela di chi dona che dei beneficiari.

Le principali tipologie di donazione: definizioni e caratteristiche

La donazione è un contratto disciplinato dal Codice Civile, la cui causa si identifica nello spostamento patrimoniale gratuito, attuato per volontà del donante. Le principali tipologie di donazioni, riconosciute dall’ordinamento italiano, sono:

  • Donazione semplice (tipica): trasferimento diretto, con atto pubblico, di beni immobili, mobili, somme di denaro o altri diritti da un soggetto a un altro.
  • Donazione remuneratoria: effettuata per riconoscenza o speciale merito, dotata di irrevocabilità e senza obblighi di alimenti in capo al donatario. Ex art. 770 c.c., si distingue perché legata a motivazioni affettive o di riconoscenza.
  • Donazione con riserva di usufrutto: il donante trasferisce la nuda proprietà, riservando il diritto reale di usufrutto su un bene, solitamente un immobile, continuando a utilizzarlo o a percepirne i frutti fino al termine stabilito o alla propria morte (art. 796 c.c.; approfondimenti su Agenzia delle Entrate).
  • Donazione con riserva di disporre: consente al donante di riservarsi la possibilità di disporre di alcuni beni compresi nella donazione, esclusa dai diritti degli eredi.
  • Donazione condizionata (sospensiva o risolutiva): l’efficacia del trasferimento dipende dal verificarsi di un evento futuro e incerto, che può attivare (sospensiva) o risolvere (risolutiva) gli effetti della donazione (art. 793 c.c.).
  • Donazione modale: è prevista l’imposizione di un onere o di una modalità specifica, tale che il donatario dovrebbe adempiere a determinate condizioni, pena la risoluzione o la revoca.
  • Donazione con termine: si distingue tra termine iniziale (decorrenza futura) e termine finale (cessazione prestabilita della validità della donazione).
  • Donazione obnuziale: effettuata in vista di un matrimonio, ha caratteristiche particolari di irrevocabilità e di esenzione da alcune formalità.
  • Donazione indiretta: realizzata attraverso schemi negoziali diversi dalla donazione tipica (es. acquisto di un bene intestato al beneficiario con il denaro del donante, vendita a prezzo simbolico), soggetta a regole di minor formalismo, ma comunque idonea ad anticipare la successione.

In presenza di interessi specifici (protezione di minori, persone fragili, tutela fiscale, progettazione successoria), la scelta del tipo di donazione deve essere valutata anche in relazione alle implicazioni giuridiche e fiscali, nonché alle possibili contestazioni degli eredi legittimari.

Donazione di beni immobili: procedure, rischi e peculiarità

La donazione di beni immobili è una pratica diffusa, spesso tra familiari (genitori e figli, nonni e nipoti), per anticipare il trasferimento del patrimonio. Si tratta di un contratto formale che richiede, a pena di nullità, l’intervento di un notaio e la presenza di due testimoni (art. 769 e ss. c.c.), trascritto nei pubblici registri immobiliari. Può avere ad oggetto la piena proprietà, la nuda proprietà (con riserva di usufrutto), o altri diritti reali.

Tra le peculiarità:

  • L’accettazione dell’atto da parte del beneficiario o dei suoi legali rappresentanti (per minori o incapaci di agire), previa autorizzazione del giudice tutelare ove necessario.
  • L’impossibilità di donare beni futuri o beni altrui: la donazione deve riguardare beni appartenenti già al patrimonio del donante.
  • L’adempimento degli obblighi fiscali e catastali, inclusa la verifica della rendita catastale, delle planimetrie e di eventuali gravami o ipoteche.

Rischi e criticità: il trasferimento tramite donazione può essere contestato dagli eredi legittimari lesi nella propria quota di riserva, esponendo il bene a possibili azioni di riduzione per un periodo fino a venti anni dalla trascrizione o dieci anni dall’apertura della successione. Tali rischi possono incidere sulla commerciabilità degli immobili donati e sulla possibilità di accendere mutui ipotecari.

Donazione con riserva di usufrutto: funzionalità e vantaggi

Questa formula prevede che il donante ceda la nuda proprietà dell’immobile, riservando per sé (e talvolta per altri successivamente) il diritto di usufrutto, mantenendo così la possibilità di abitare, affittare e percepire i frutti del bene. All’estinzione dell’usufrutto (ad esempio per decesso), il donatario acquisirà la piena proprietà in via automatica. Il contratto è stipulato dal notaio e presenta costi e imposte calcolati sulla nuda proprietà, solitamente più bassi rispetto al trasferimento della piena proprietà, in proporzione all’età dell’usufruttuario. È rilevante nel caso dei passaggi generazionali e delle pianificazioni successorie, ma permane il rischio di controversie ereditari se il bene compromette le quote di legittima.

Vantaggi fiscali delle donazioni: detrazione, deduzione e ultime novità

La normativa fiscale italiana riconosce ampie agevolazioni per chi effettua donazioni, secondo le fattispecie e i soggetti destinatari:

  • Le donazioni a favore di ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti del Terzo Settore sono detraibili/deducibili ai sensi dell’art. 83 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
  • Per le persone fisiche è possibile:
    • Detrarre il 30% (o il 35% se ONLUS/ODV) dell’importo donato fino a un massimo di 30.000 euro.
    • Dedurre dal reddito imponibile fino al 10% del reddito complessivo dichiarato (eccedenze riportabili fino a 4 anni successivi, se non compensate).
  • Per le imprese (enti, società), la deduzione è riconosciuta fino al 10% del reddito complessivo, con possibilità di recuperare l’eccesso negli esercizi successivi.

Condizioni essenziali per accedere ai benefici: le donazioni devono essere tracciabili (escluse quelle in contanti); occorre conservare documentazione adeguata (ricevute, bonifici, estratti conto). Non sono ammesse agevolazioni per le quote sociali né per le liberalità non documentate.

Novità e aggiornamenti normativi: le recenti riforme fiscali e il completamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) accentuano le condizioni per la deducibilità anche delle erogazioni liberali in natura (beni mobili e immobili). Il valore dei beni oggetto di donazione si calcola secondo il valore normale di mercato (art. 9 TUIR), con obbligo di perizia giurata per beni di valore indeterminabile o superiore a 30.000 euro.

Vantaggi e svantaggi fiscali nella donazione di beni immobili

Le donazioni immobiliari tra parenti diretti possono beneficiare di ampie franchigie sull’imposta di donazione:

  • 1 milione di euro tra coniugi, parti di unione civile e parenti in linea retta (genitori-figli, ascendenti-discendenti).
  • 100.000 euro tra fratelli e sorelle.
  • 1,5 milioni di euro in favore di persone con disabilità grave.

Oltre le franchigie, l’aliquota varia dal 4% all’8% secondo il grado di parentela. Sono inoltre dovute imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sul valore dell’immobile (o imposta fissa di 200 euro per “prima casa”). La determinazione della base imponibile avviene prendendo la rendita catastale rivalutata e moltiplicata per specifici coefficienti, a seconda della categoria catastale.

Rischi e criticità: Oltre a vincoli ereditari (collazione, azioni di riduzione), si segnalano i costi notarili e l’impossibilità di dedurre o detrarre le donazioni in assenza di documentazione formale e tracciabilità.

Quando conviene scegliere le diverse tipologie di donazione: esigenze pratiche e strategie

La selezione del tipo di donazione più adatto alle proprie esigenze richiede di valutare attentamente:

  • Donazione diretta di beni immobili o mobili: preferibile per trasferimenti chiari, tra parenti stretti, in assenza di conflitti familiari e con la volontà di anticipare la successione.
  • Donazione con riserva di usufrutto: scelta in caso il donante voglia mantenere la possibilità di utilizzare il bene, riservandosi la tutela personale e il controllo, soprattutto nella pianificazione familiare e successoria.
  • Donazione modale e condizionata: utili per fissare oneri o condizioni particolari (ad esempio: l’obbligo di assistenza, l’impiego per finalità specifiche).
  • Donazione remuneratoria: adatta a casi di riconoscenza e rapporti affettivi.
  • Donazione a Enti del Terzo Settore, ONLUS, associazioni: consigliata sia per l’impatto sociale che per i vantaggi fiscali collegati.

Per l’accesso a detrazioni o deduzioni fiscali, è determinante che la donazione sia tracciabile, inviata verso soggetti abilitati e documentata formalmente nella dichiarazione dei redditi; in caso di beni in natura, la valutazione segue le direttive dell’Agenzia delle Entrate e del Codice del Terzo Settore.

Donazione indiretta: flessibilità e profili fiscali

La donazione indiretta consente di ottenere gli effetti della donazione tipica tramite schemi diversi (ad esempio intestazione di un bene acquistato per conto del beneficiario). Richiede minori formalismi e, nel caso di immobili, non espone il terzo acquirente ai rischi di azione di riduzione oltre vent’anni dalla trascrizione, rendendo questa tipologia spesso preferibile per la tutela della commerciabilità del bene.

Tutela degli eredi legittimari e revoca della donazione

Il diritto italiano tutela i cosiddetti legittimari (coniuge, figli e ascendenti) garantendo loro una quota di riserva; le donazioni eccedenti tale quota possono essere impugnate con azioni di riduzione e restituzione (art. 536 e ss. c.c.). La disciplina della revocazione delle donazioni consente inoltre la restituzione nei casi di ingratitudine o sopravvenienza di figli.

La collazione obbliga i discendenti a conferire nell’asse ereditaria quanto già ricevuto in donazione salvo dispensa; le azioni giudiziarie a tutela dei diritti dei legittimari possono incidere sulla libertà di destinare beni tramite donazione.

Simulazione pratica: calcolo delle imposte e dei vantaggi fiscali nelle donazioni

Tipo di donante Importo donato Agevolazione Vantaggio fiscale massimo
Persona fisica a ODV 10.000 euro Detrazione 35% 3.500 euro su 10.000 donati
Persona fisica a ETS 20.000 euro Detrazione 30% (max 30.000 euro) 6.000 euro su 20.000 donati
Impresa/società 50.000 euro Deduzione 10% del reddito complessivo Deduzione su 50.000 euro
Donazione immobiliare tra genitore e figlio (<1 mln euro) 200.000 euro (valore catastale) Franchigia su imposta di donazione + imposte ipocatastali Imposte ridotte o esenti + detrazione/deduzione se destinata a ETS