Le donazioni rappresentano uno strumento giuridico tramite il quale una parte arricchisce un altro soggetto trasferendo beni o diritti o assumendo obbligazioni senza ricevere nessun corrispettivo. In Italia, la disciplina delle donazioni è articolata e consente di adattare questo strumento a diverse esigenze personali, familiari, patrimoniali e fiscali, grazie a una serie di tipologie e regole specifiche, sia a tutela di chi dona che dei beneficiari.
La donazione è un contratto disciplinato dal Codice Civile, la cui causa si identifica nello spostamento patrimoniale gratuito, attuato per volontà del donante. Le principali tipologie di donazioni, riconosciute dall’ordinamento italiano, sono:
In presenza di interessi specifici (protezione di minori, persone fragili, tutela fiscale, progettazione successoria), la scelta del tipo di donazione deve essere valutata anche in relazione alle implicazioni giuridiche e fiscali, nonché alle possibili contestazioni degli eredi legittimari.
La donazione di beni immobili è una pratica diffusa, spesso tra familiari (genitori e figli, nonni e nipoti), per anticipare il trasferimento del patrimonio. Si tratta di un contratto formale che richiede, a pena di nullità, l’intervento di un notaio e la presenza di due testimoni (art. 769 e ss. c.c.), trascritto nei pubblici registri immobiliari. Può avere ad oggetto la piena proprietà, la nuda proprietà (con riserva di usufrutto), o altri diritti reali.
Tra le peculiarità:
Rischi e criticità: il trasferimento tramite donazione può essere contestato dagli eredi legittimari lesi nella propria quota di riserva, esponendo il bene a possibili azioni di riduzione per un periodo fino a venti anni dalla trascrizione o dieci anni dall’apertura della successione. Tali rischi possono incidere sulla commerciabilità degli immobili donati e sulla possibilità di accendere mutui ipotecari.
Questa formula prevede che il donante ceda la nuda proprietà dell’immobile, riservando per sé (e talvolta per altri successivamente) il diritto di usufrutto, mantenendo così la possibilità di abitare, affittare e percepire i frutti del bene. All’estinzione dell’usufrutto (ad esempio per decesso), il donatario acquisirà la piena proprietà in via automatica. Il contratto è stipulato dal notaio e presenta costi e imposte calcolati sulla nuda proprietà, solitamente più bassi rispetto al trasferimento della piena proprietà, in proporzione all’età dell’usufruttuario. È rilevante nel caso dei passaggi generazionali e delle pianificazioni successorie, ma permane il rischio di controversie ereditari se il bene compromette le quote di legittima.
La normativa fiscale italiana riconosce ampie agevolazioni per chi effettua donazioni, secondo le fattispecie e i soggetti destinatari:
Condizioni essenziali per accedere ai benefici: le donazioni devono essere tracciabili (escluse quelle in contanti); occorre conservare documentazione adeguata (ricevute, bonifici, estratti conto). Non sono ammesse agevolazioni per le quote sociali né per le liberalità non documentate.
Novità e aggiornamenti normativi: le recenti riforme fiscali e il completamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) accentuano le condizioni per la deducibilità anche delle erogazioni liberali in natura (beni mobili e immobili). Il valore dei beni oggetto di donazione si calcola secondo il valore normale di mercato (art. 9 TUIR), con obbligo di perizia giurata per beni di valore indeterminabile o superiore a 30.000 euro.
Le donazioni immobiliari tra parenti diretti possono beneficiare di ampie franchigie sull’imposta di donazione:
Oltre le franchigie, l’aliquota varia dal 4% all’8% secondo il grado di parentela. Sono inoltre dovute imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sul valore dell’immobile (o imposta fissa di 200 euro per “prima casa”). La determinazione della base imponibile avviene prendendo la rendita catastale rivalutata e moltiplicata per specifici coefficienti, a seconda della categoria catastale.
Rischi e criticità: Oltre a vincoli ereditari (collazione, azioni di riduzione), si segnalano i costi notarili e l’impossibilità di dedurre o detrarre le donazioni in assenza di documentazione formale e tracciabilità.
La selezione del tipo di donazione più adatto alle proprie esigenze richiede di valutare attentamente:
Per l’accesso a detrazioni o deduzioni fiscali, è determinante che la donazione sia tracciabile, inviata verso soggetti abilitati e documentata formalmente nella dichiarazione dei redditi; in caso di beni in natura, la valutazione segue le direttive dell’Agenzia delle Entrate e del Codice del Terzo Settore.
La donazione indiretta consente di ottenere gli effetti della donazione tipica tramite schemi diversi (ad esempio intestazione di un bene acquistato per conto del beneficiario). Richiede minori formalismi e, nel caso di immobili, non espone il terzo acquirente ai rischi di azione di riduzione oltre vent’anni dalla trascrizione, rendendo questa tipologia spesso preferibile per la tutela della commerciabilità del bene.
Il diritto italiano tutela i cosiddetti legittimari (coniuge, figli e ascendenti) garantendo loro una quota di riserva; le donazioni eccedenti tale quota possono essere impugnate con azioni di riduzione e restituzione (art. 536 e ss. c.c.). La disciplina della revocazione delle donazioni consente inoltre la restituzione nei casi di ingratitudine o sopravvenienza di figli.
La collazione obbliga i discendenti a conferire nell’asse ereditaria quanto già ricevuto in donazione salvo dispensa; le azioni giudiziarie a tutela dei diritti dei legittimari possono incidere sulla libertà di destinare beni tramite donazione.
Tipo di donante | Importo donato | Agevolazione | Vantaggio fiscale massimo |
Persona fisica a ODV | 10.000 euro | Detrazione 35% | 3.500 euro su 10.000 donati |
Persona fisica a ETS | 20.000 euro | Detrazione 30% (max 30.000 euro) | 6.000 euro su 20.000 donati |
Impresa/società | 50.000 euro | Deduzione 10% del reddito complessivo | Deduzione su 50.000 euro |
Donazione immobiliare tra genitore e figlio (<1 mln euro) | 200.000 euro (valore catastale) | Franchigia su imposta di donazione + imposte ipocatastali | Imposte ridotte o esenti + detrazione/deduzione se destinata a ETS |