La diffamazione professionale si consuma quando si offende la reputazione e la stima di un professionista comunicando con almeno due persone. A differenza di quanto accade con chi non è un professionista nel lavoro, le conseguenze possono essere particolarmente rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Può bastare una parola per provocare gravi danni alla reputazione di un professionista. Proprio questa evidenza è alla base del significato di diffamazione professionale. Si tratta di un reato che non è differente da quello diffamazione generica.
In pratica il presupposto è sempre l'offesa della reputazione altrui quando si comunica con almeno due persone, escluso l'oltraggiato. Tuttavia si caratterizza proprio per il destinatario. Approfondiamo quindi:
La diffamazione professionale si consuma quando si offende la reputazione e la stima di un professionista comunicando con almeno due persone. A differenza di quanto accade con chi non è un professionista nel lavoro, le conseguenze possono essere particolarmente rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Pensiamo ad esempio al caso di un medico che viene accusato di non essere in grado di svolgere correttamente il proprio lavoro o a quello di un avvocato accusato di essere disonesto.
Tuttavia quando si fa riferimento alla diffamazione professionale, non si parla necessariamente dei professionisti in sé ovvero coloro che sono iscritti a un Ordine riconosciuto in Italia:
Quando si parla di diffamazione, il punto di riferimento non può che essere l'articolo 595 del codice penale. Qui viene stabilito che chi, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Ma se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato - si legge nell'articolo - la pena è della reclusione fino a due anni ovvero della multa fino a 2.065 euro.
Dopodiché se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità o in atto pubblico, la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
A completezza delle norme sulla diffamazione citiamo anche il comma finale dell'articolo 595 del codice penale secondo cui se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza, o a una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
La Corte di Cassazione si è quindi espressa più volte in materia di diffamazione. Tra le numerose decisioni, ricordiamo quella secondo cui i valori della riservatezza e della dignità possono essere compressi nel bilanciamento con il diritto all'informazione espresso dal pubblico interesse alla notizia, ma non possono essere compromessi oltre la soglia imposta dalla destinazione della notizia a soddisfare un bisogno sociale di conoscenza.
Secondo un'altra sentenza, in tema di diffamazione, l'esercizio del diritto di critica, reso legittimo dall'interesse pubblico della notizia e dalla funzione pubblica esercitata dal soggetto criticato, non autorizza l'offesa rivolta alla sfera privata mediante l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona.