Nel tempo cambiano le esigenze di aziende e professionisti che sono così spinte a cambiare regime fiscale. Da una parte si può trattare di un passaggio dettato da una precisa scelta, dall'altra si può invece essere costretti perché, ad esempio, il mutamente delle regole spingono in un'altra direzione.
Insomma, ci può essere l'indispensabilità del rispetto dei requisiti alla base della decisione di passare da un regime fiscale a un altro oppure una maggiore convenienza. Non ci resta allora che entrare nei dettagli per vedere più specificatamente:
Regime fiscale: quando e come cambiare
Leggi 2022-2023 passaggio da un regime fiscale a un altro
Il primissimo chiarimento da conoscere è relativo ai tipo di regimi fiscali a cui aderire. Il primo è il regime ordinario che interessa le società di capitali ovvero le società a responsabilità limitata (Srl), le società per azioni (Spa) e le società in accomandita per azioni (Sapa); le società di persone ovvero le società a nome collettivo (Snc) e le società in accomandita semplice (Sas); le imprese individuali. I ricavi sono superiori a 400.000 euro per attività di servizi e a 700.000 euro per altre attività. Da segnalare che le società di capitali sono sempre soggette alla contabilità ordinaria indipendentemente dai ricavi.
Poi c'è il regime semplificato che riguarda alle società di persone (Snc, Sas) e le imprese individuali con ricavi inferiori a 400.000 euro per attività di servizi e a 700.000 euro per altre attività.
Infine, ecco il regime forfettario per le persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa o arte o professione. In questo caso, ricavi o compensi annui non devono superare i 65.000 euro e nel caso di esercizio di più attività, il limite deve riguardare la somma dei ricavi di tutte le attività.
L'opzione vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Restano salvi termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Si può allora passare da un regime a un altro solo a inizio dell'anno o dell'attività e non nel corso dell'anno. Gli effetti fiscali del passaggio si hanno nel mese di gennaio dell'anno successivo.
Disposizioni alla mano, l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. Ma è comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.
Dopodiché, in presenza di fusione o scissione di società il regime di determinazione dell'imposta, prescelto da ciascun soggetto, continua fino alla prevista scadenza. Il contribuente è obbligato a comunicare l'opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.
Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta deve essere comunicata con le stesse modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.