Quando e cosa si può costruire in aderenza o appoggio a muro di confine per leggi aggiornate

Quali sono casi e condizioni per realizzare costruzioni in aderenza o appoggio a muro di confine: cosa prevedono le leggi in vigore e chiarimenti

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Quando e cosa si può costruire in aderen

Cosa si può costruire in aderenza in aderenza o in appoggio al muro di confine?

Stando alle leggi in vigore, previo il rispetto di norme e regole stabilite dalla legge attuale per la realizzazione di costruzioni in aderenza e appoggio al muro di confine, ciò che si può costruire in aderenza o in appoggio al muro di confine sono edifici, magazzini, depositi, case singole indipendenti. 

Quando e cosa si può costruire in aderenza o in appoggio al muro di confine? Costruire sul muro di confine implica sempre l’obbligo per chiunque di informarsi su norme ed eventuali regolamenti locali che regolano appunto tale possibilità di realizzare eventuali costruzioni, come e quando e se sussistono eventuali vincoli. Vediamo allora cosa prevedono le leggi 2022 per costruzioni in aderenza sui muri di confine. 

  • Costruire in aderenza o in appoggio a muro di confine quando è possibile
  • Cosa si può costruire in aderenza o in appoggio al muro di confine

Costruire in aderenza o in appoggio a muro di confine quando è possibile

Secondo quanto stabilito dalle leggi 2022 aggiornate, è possibile costruire in aderenza o in appoggio a muro di confine solo quando la possibilità di costruire sul confine è prevista dal regolamento edilizio.

La costruzione sul muro di confine può essere sia in appoggio al muro della struttura preesistente che coincide con il confine, e sia in aderenza, realizzando un muro autonomo e aderente a quello della struttura preesistente.

Nel caso di costruzione in appoggio sul muro di confine, il muro che sta sul confine viene usato da entrambe le costruzioni e in tal senso il Codice Civile prevede ‘comunione forzosa’, stabilendo, in particolare, che il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione, per tutta l’altezza o per parte di essa, a condizione che lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà. 

Per avere la comunione, il proprietario che la richiede deve pagare la metà del valore del muro o della parte di muro resa comune e deve, allo stesso tempo, eseguire tutti i lavori necessari per non danneggiare il vicino.

Precisiamo che, come previsto dalla legge, la comunione forzosa può essere limitabile verticalmente, ma non orizzontalmente.

La Corte di Cassazione ha spiegato che la possibilità di costruire in aderenza sul muro di confine sussiste quando la nuova opera e quella preesistente sono autonome dal punto di vista strutturale, vale a dire se il perimento o la demolizione dell’una non incide sull’integrità dell’altra, perché una costruzione è considerata in aderenza quando almeno un lato della nuova casa combacia perfettamente con la casa preesistente, che, però, resta strutturalmente e funzionalmente autonoma. 

Se non esiste tale autonomia strutturale, si ha una costruzione in appoggio che scarica e appoggia, appunto, sul muro vicino la spinta verticale o laterale del proprio peso. Dunque, il vicino può costruire in aderenza al muro di confine senza chiedere la comunione del muro ma non in appoggio alla casa preesistente. 

Cosa si può costruire in aderenza o in appoggio al muro di confine

Stando alle leggi in vigore, previo il rispetto di norme e regole appena riportate per la realizzazione di costruzioni in aderenza e appoggio al muro di confine, ciò che si può costruire in aderenza o in appoggio al muro di confine sono edifici, magazzini, depositi, case singole indipendenti.