Il permesso di costruire tacito secondo la regola del silenzio-assenso scatta se entro 30, al massimo 60 giorni, il Comune non fornisce alcuna riposta al cittadino che ha presentato richiesta del permesso di costruire. Nel caso di silenzio, appunto, il permesso di costruire si considera accordato.
Quali sono i casi i cui vale il silenzio-assenso come permesso di costruire? Ogni volta che un cittadino decide di intervenire sul proprio immobile con lavori di costruzione, nella maggior parte dei casi, deve richiedere apposito permesso al Comune dove si trova l’immobile oggetto di lavori. In alcuni casi, però, ha il permesso di costruire anche senza esplicito permesso dal Comune ma secondo la regola del silenzio-assenzio. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.
Quando si ha intenzione di effettuare un lavoro di costruzione, che sia di una semplice tettoia, o di una cantina, o veranda, ecc, stando a quanto previsto dalle norme in vigore, è necessario presentare al Comune in cui si trova l’immobile dove deve essere effettuato il lavoro la richiesta del permesso di costruire, come la Cila o la Scia.
Una volta richiesto il permesso di costruire, l’ufficio tecnico del Comune rilascia il titolo edilizio, cioè il provvedimento che autorizza la realizzazione della nuova costruzione. Chi non chiede relativo permesso per costruire e procede in piena autonomia incorre nel reato di abuso edilizio. E', dunque, obbligatorio chiedere al Comune permessi di costruire.
Tuttavia, la stessa legge stabilisce che, una presentata richiesta di permesso di costruire, il Comune debba dare risposta al cittadino entro un tempo massimo e se alla scadenza del termine fissato non arriva alcuna risposta, allora scatta cosiddetto silenzio assenzio per permesso di costruire.
Ciò significa che nei casi in cui non si riceve alcuna riposta dal Comune alla richiesta di permesso di costruire, superato per periodo previsto perché il Comune dia risposta, il permesso si ritiene accordato, come si suol dire tacito, secondo la regola del ‘chi tace acconsente’, e il proprietario dell’immobile può procedere con i lavori.
E’ bene, però, precisare che, come stabilito da una sentenza del Tar Puglia, anche quando il permesso di costruire è tacito, il cittadino può comunque chiedere all’amministrazione comunale un provvedimento espresso per tutelare i propri interessi e regolarizzare la sua posizione e la stessa amministrazione non può esimersi da tale obbligo.
Inoltre, l’ufficio tecnico la stessa amministrazione, sempre su richiesta del cittadino, è anche tenuta a rilasciare in formato cartaceo il permesso di costruire già, in realtà, esistente grazie alla regola del silenzio-assenso.
Il permesso di costruire tacito secondo la regola del silenzio-assenso scatta se entro 30, al massimo 60 giorni, il Comune non fornisce alcuna riposta al cittadino che ha presentato richiesta del permesso di costruire. I tempi salgono a 90 giorni per i Comuni sotto i 100mila abitanti e a 180 per quelli più grandi.
La regola del silenzio-assenzio per il permesso di costruire vale in quasi tutti i casi di lavori edilizi ad eccezione di alcuni che sono i seguenti: