Quando si parla di reperibilità e orario di lavoro è indispensabile distinguere tra reperibilità attiva e reperibilità passiva. Nel primo caso l'attività prestata viene conteggiata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario. Nel secondo, se coincidente con giorno festivo, viene riconosciuto al lavoratore un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Se c'è un istituto lavorativo che ha spesso bisogno di chiarimenti è quello della reperibilità. Si tratta dell'obbligo del dipendente di porsi in condizione di essere rintracciato fuori dall'orario di lavoro per una eventuale prestazione.
Proprio questo è il primo punto da segnalare: se previsto dal Ccnl 2022 applicato con chiaro riferimento al contratto firmato tra le parti, non è una possibilità facoltativa del datore o del lavoratore bensì un obbligo di legge.
Il servizio di reperibilità nel giorno di riposo settimanale limita il godimento del riposo e comporta il diritto a un trattamento economico aggiuntivo in base a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Vediamo da vicino in questo articolo:
Quando si parla di reperibilità e orario di lavoro è indispensabile distinguere tra reperibilità attiva e reperibilità passiva. Nel primo caso l'attività prestata viene conteggiata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
Nel secondo, se coincidente con giorno festivo, viene riconosciuto al lavoratore un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
In caso di reperibilità seguita da chiamata in servizio, il dipendente rende una prestazione di lavoro durante una giornata festiva che determina il superamento dell'orario di lavoro settimanale e dà luogo a lavoro straordinario da riconoscere economicamente secondo le modalità previste dal contratto o da compensare con un giorno di riposo.
Nell'ipotesi di reperibilità non seguita da chiamata in servizio, il lavoratore non rende una prestazione di lavoro ma ha solo l'obbligo di rimanere a disposizione
Si ricorda che - al netto delle eccezioni che abbiamo esaminato in questo articolo - oltre al tempo della reperibilità, in quanto costituisce una disponibilità del lavoratore alla chiamata da parte del datore di lavoro in caso di necessità, ci sono altri istituti lavorativi che non sono ricompresi nell'orario di lavoro.
Si tratta del tempo impiegato, durante il periodo di trasferta, per raggiungere il posto di lavoro in quanto il disagio del lavoratore è stato assorbito dall'indennità di trasferta. Quindi del tempo impiegato per recarsi alla sede di lavoro e il rientro nella propria abitazione. E infine i riposi intermedi.
La reperibilità sul lavoro, prevista dalla contrattazione collettiva (terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici) è una prestazione strumentale e accessoria diversa dalla prestazione di lavoro.
Come stabilito dalla Corte di Cassazione, può prevedere il diritto a un giorno di riposo compensativo. In ogni caso ci sono alcune circostanze in cui il rapporto a tempo pieno può venire trasformato da tempo pieno a part-time, sempre su richiesta del lavoratore. Si tratta di quelli affetti da patologie oncologiche e gravi patologie conico-degenerative implicanti la riduzione delle capacità lavorative.
Non solo, ma è prevista la possibilità di richiedere la trasformazione del rapporto anche per assistere familiari affetti da dette patologie, o con invalidità del 100% che hanno bisogno di assistenza continua, senza accettare l'opzione della reperibilità. Questi lavoratori possono poi richiedere la trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno.
Stando infine a quanto previsto da un'altra sentenza dei giudici della Corte di Cassazione, è possibile che un lavoratore stipuli più contratti a part-time se la somma delle ore di lavoro non sia superiore alle 40 ore settimanali.
Il lavoratore titolare di due rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale orizzontale, collocato in mobilità da parte di uno dei due datori di lavoro, ha diritto all'indennità di mobilità.