L'abuso edilizio tenue rappresenta una fattispecie peculiare nell’ambito delle irregolarità edilizie, essendo caratterizzato da violazioni di modesta entità che riguardano prevalentemente modifiche interne o difformità marginali rispetto agli elaborati progettuali approvati.
L’abuso edilizio tenue consiste in quelle modifiche parziali o di dettagli di un immobile che non alterano elementi strutturali o essenziali ma si discostano dai titoli abilitativi urbanistici richiesti. Ad esempio, rientrano in questa categoria:
La valutazione della tenuità è disciplinata dall’art. 34 del D.P.R. 380/2001 e, più recentemente, dalle disposizioni del cosiddetto “Decreto Salva Casa” (Legge 105/2024), che ha ulteriormente chiarito le condizioni e le soglie di accettabilità delle piccole difformità edilizie e introdotto il regime della doppia conformità semplificata. In ogni caso, la qualificazione della tenuità richiede sempre una valutazione caso per caso basata su criteri quali: esiguità e occasionalità della violazione, assenza di pericolo, minima incidenza sull’agibilità e sicurezza.
Nell’ordinamento si distinguono diverse tipologie di abuso edilizio, ciascuna con differenti conseguenze:
Recenti sentenze, tra cui quelle del Consiglio di Stato e del TAR, hanno confermato la necessità di valutare l’impatto complessivo dell’opera rispetto al titolo abilitativo, onde distinguere tra abuso minore sanabile e abuso grave soggetto a demolizione. Solo nei casi di abuso tenue le sanzioni possono essere limitate o sostituite da una sanatoria.
Il percorso di regolarizzazione delle piccole difformità è stato più volte oggetto di semplificazioni normative:
Il cosiddetto Decreto Salva Casa riconosce la sanabilità automatica delle difformità non rilevanti per percentuali contenute (fino al 5% della superficie per unità immobiliari di piccola dimensione, con soglia ridotta al crescere della metratura) e per varianti leggere. Inoltre, la normativa riconosce la validità dei titoli anche su difformità edilizie risalenti, se certificate e testimoniate da tecnici abilitati.
La normativa prevede un sistema sanzionatorio proporzionale all’entità e alla gravità dell’irregolarità:
Le disposizioni più recenti hanno esteso il termine per l’esecuzione di demolizioni a casi particolari, come situazioni di grave disagio socio-economico, superando i novanta giorni tradizionalmente previsti.
Un importante elemento di novità è l’introduzione, normativa e giurisprudenziale, del concetto di tolleranze costruttive. Per essere considerate non rilevanti, le difformità devono rimanere entro i limiti dimensionali stabiliti dalla legge (generalmente entro il 2% – 5% dei parametri autorizzati). Tali limiti vengono calcolati anche in base alla superficie utile delle unità immobiliari, adottando un criterio proporzionale (maggiore la superficie, più ridotta la tolleranza).
Rilevanti sentenze hanno precisato che, entro detti limiti, non vi è violazione edilizia perseguibile, e non è necessario intraprendere la procedura di sanatoria. Al contrario, difformità superiori a tali percentuali sono considerate abuso edilizio, anche se di lieve entità, e richiedono regolarizzazione tramite istanza specifica presso il Comune.
Le responsabilità in caso di abuso edilizio tenue ricadono su diverse figure:
In caso di successione o trasferimento dell’immobile, le sanzioni amministrative (ma non quelle penali) sono trasmissibili agli eredi. La responsabilità penale invece rimane strettamente personale e non si trasmette.
Importante anche l’aspetto della prescrizione: il reato penale di abuso edilizio si prescrive ordinariamente in quattro anni dalla commissione, ma le sanzioni amministrative (demolizione, ripristino, obbligo di sanatoria) non si prescrivono mai e possono essere richieste anche a distanza di molti anni.
Quando non è praticabile la demolizione dell’opera senza pregiudizio per il resto dell’immobile realizzato in conformità, può essere applicata la fiscalizzazione dell’abuso: consiste nel pagamento di una sanzione pecuniaria sostitutiva calcolata sul valore dell’opera realizzata in difformità. La fiscalizzazione si applica esclusivamente ai casi di parziale difformità (abuso tenue) e non nelle ipotesi di abusi totali o in aree vincolate.
Questa possibilità è regolata dagli articoli 33 e 34 del D.P.R. 380/01 ed è attivata a seguito di accertamento tecnico dell'Ufficio comunale.