L'azienda deve rimborsare le spese di benzina o diesel quando l'auto viene utilizzata per ragioni lavorative. Ad esempio perché il lavorato l'ha utilizzato per andare da un cliente, per partecipare a una fiera per conto dell'azienda o semplicemente perché si è recato in trasferta per motivi legati alla propria attività.
La regola di base è molto semplice: se l'auto è aziendale, i costi del carburante ovvero di benzina e diesel sono a carico del datore di datore. Indipendentemente dal Ccnl 2023 applicato (Marittimi, Chimica, Edilizia e legno, Terziario e Servizi, Agricoltura e Allevamento, Enti e Istituzioni Private, Poligrafici e Spettacolo, Trasporti, Meccanici, Alimentari, Enti Pubblici, Tessili, Credito e assicurazioni), se l'auto è personale, le spese sono a carico del proprietario ovvero del lavoratore.
Ma è sempre così? Non proprio perché ci sono dei casi in cui l'azienda deve pagare uso auto personale e rimborsare carburante a dipendente nel 2023. Entriamo allora nei dettagli della normativa per approfondire in questo articolo:
Uso auto personale, quando l'azienda deve pagare il carburante nel 2023
Normativa aggiornata sulla modalità di calcolo del rimborso carburante
L'azienda deve pagare uso auto personale e rimborsare carburante a dipendente nel 2023 quando lo stesso veicolo viene utilizzato per ragioni lavorative. Ad esempio perché il lavorato l'ha utilizzato per andare da un cliente, per partecipare a una fiera per conto dell'azienda o semplicemente perché si è recato in trasferta per motivi legati alla propria attività. Naturalmente il rimborso delle spese di benzina e gasolio è dovuto solo se c'è stato un accordo preventivo tra le parti.
Quando si parla di rimborso chilometrico occorre tenere conto di una serie di parametri tra la proprietà del mezzo di trasporto; il tipo di carburante usato; i chilometri percorsi; la normativa; la tassazione e la deducibilità; la tipologia del veicolo; il comune nel quale è realizzata la trasferta. Il calcolo tiene conto della marca e del modello dell'auto; del tipo di alimentazione del veicolo; della categoria del veicolo.
Sul versante fiscale, per le trasferte all’interno del Comune in cui è situata la sede abituale di lavoro, il rimborso chilometrico è tassato come il resto del reddito. Tuttavia per le trasferte extracomunali, il rimborso non è tassato purché sia stato calcolato secondo i coefficienti indicati nelle tabelle Aci. A ogni modo non è necessario che il datore di lavoro rilasci un'autorizzazione preventiva alla trasferta.
Dal punto di vista aziendale, il rimborso chilometrico rientra tra i costi di impresa ed è, quindi, deducibile: si tratta cioè di una cifra su cui la tua azienda non deve pagare le tasse. Per quanto riguarda l'azienda, bisogna tenere conto dei limiti legati alla potenza dell'auto utilizzata per la trasferta.
In pratica, 17 CV per i veicoli a benzina; 20 CV per i veicoli alimentati a benzina. Se l'auto utilizzata dal lavoratore supera questi limiti, la deduzione non potrà essere del 100%, ma va rimodulata sulla base della tabella dei costi di esercizio per percorrenza annua.
Sulla base della normativa aggiornata, la modalità di calcolo cambia e per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal primo luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica. La logica è semplice: meno l'auto inquina e maggiori sono i benefici.
Più precisamente: del 25% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica fino a 60 grammi per chilometro; del 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 ma non a 160 grammi per chilometro; del 40% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 ma non a 190 grammi per chilometro; del 50% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiore a 190 grammi per chilometro.
Concetti chiave