Nel caso di incidenti in giardino, box e altri spazi privati scatta il diritto al risarcimento dei danni da parte della compagnia assicuratrice. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. Tale disposizione viene a cadere se del veicolo viene fatto un uso anomalo.
La Rc auto è un contratto tra il proprietario del veicolo e la compagnia assicurativa che protegge da perdite economiche in caso di incidente ovvero di danni provocati a terzi. In cambio del pagamento di un premio, la compagnia di assicurazione si impegna a risarcire le perdite come indicato nella polizza. La sua sottoscrizione è obbligatoria e non va confusa con le polizze accessorie, tra cui le più note coperture in caso di furto o incendio.
In pratica, tutti i veicoli che circolano su strada o sono semplicemente parcheggiate su un strada pubblica devono essere regolarmente assicurati. Ecco quindi che sorge un interrogativo: quando la Rc auto paga per danno o incidenti in giardino, box e altri spazi privati? Le polizze sono generalmente emesse per un anno e sono rinnovabili. La compagnia di assicurazione invia un avviso quando è il momento di rinnovare la polizza e pagare il premio. Vediamo meglio:
Perché l'assicurazione auto è importante? Senza di essa, l'automobilista dovrebbe pagare di tasca propria i danni provocati mettendo a rischio finanziario i propri beni personali. Ecco perché è importante anche trovare la migliore compagnia di assicurazioni auto per confrontare i preventivi e i vantaggi offerti da ciascun assicuratore. La Rc auto ha di norma durata annuale dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il proprietario del veicolo ha corrisposto il premio o la prima rata.
La polizza è operante fino all'ora e alla data di efficacia del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato, e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità. Possibile la sospensione temporanea dell'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
Nel caso di incidenti in giardino, box e altri spazi privati scatta il diritto al risarcimento dei danni da parte della compagnia assicuratrice. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che è stata incaricata di mettere la parola fine a tale questione. Tale disposizione viene a cadere se del veicolo viene fatto un uso anomalo.
Norme alla mano, i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Per il Codice della strada, chi circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 866 a 3.464 euro.
Quando lo stesso automobilista sia incorso, in un periodo di due anni per almeno due volte all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 2 mesi. La sanzione amministrativa è ridotta a un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia resa operante nei 15 giorni successivi. La sanzione amministrativa è ridotta a un quarto quando l'interessato entro 30 giorni dalla contestazione della violazione esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.
In questo caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima. Ad avvenuta demolizione, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Infine, l'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.