La sanatoria automatica in caso di abuso edilizio è possibile se la differenza tra fatto e progetto non sia maggiore del 2%. Si tratta del cosiddetto grado di abusivismo tollerato. Anche con la prescrizione si apre la strada della sanatoria automatica.
Continua a essere molto delicato il capitolo dell'abuso edilizio, anche e soprattutto in relazione alla sanatoria. Perché c'è anche quella automatica.
Quando si parla di abuso edilizio si fa riferimento a interventi eseguiti in difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. Cerchiamo quindi di capire:
Sanatoria automatica per abuso edilizio: quando scatta
Abuso edilizio realizzato in parziale difformità
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, fino alla scadenza dei termini e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista.
La sanatoria automatica in caso di abuso edilizio è possibile se la differenza tra fatto e progetto non sia maggiore del 2%. Si tratta del cosiddetto grado di abusivismo tollerato. Anche con la prescrizione si apre la strada della sanatoria automatica.
La prescrizione estingue il reato di abuso edilizio decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Nell'ipotesi di intervento di abuso edilizio realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro 60 giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
Altrimenti occorre affrontare una serie di costi. Da una parte ci sono le sanzioni amministrative e dall'altra le spese per il professionista chiamato a portare a conclusione la pratica per la sanatoria.
La sanzione amministrativa ammonta a 333 euro nel caso di lavori comunicati in corso d'opera con una Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata) tardiva. Oppure di 516 euro per i lavori comunicati in corso d'opera con una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) tardiva.
E infine, di 1.000 euro nel caso in cui venga inviate una Cila al termine dei lavori e una Scia a lavori ultimati. In relazione alle spese per il professionista chiamato a portare a conclusione la pratica per la sanatoria, non c'è una cifra fissa, ma l'importo da mettere in conto varia in genere tra 800 e 1.500 euro.