Nel caso in cui il contribuente riceve una multa dall'Agenzia delle entrate solo per presunzione evasione senza prove, ha diverse soluzioni da considerare in base al tipo di comunicazione ricevuta. Più specificatamente, la prima opzione è di accedere al canale di assistenza Civis se si è abilitati ai servizi telematici.
Il contribuente ha due strade da percorrere quando riceve una comunicazione di irregolarità da parte dell'Agenzia delle entrate.
La prima è di concordare con il contenuto e dunque provvedere alla regolarizzazione della propria posizione. La seconda è di considerare che sia sbagliata, ad esempio nel caso in cui gli uffici dl fisco punta l'indice contro la presunta evasione senza prove.
Multa per presunzione evasione, come difendersi da Agenzia delle entrate
Comunicazione, termine, sanzione e pagamento dopo i controlli fiscali
Nel caso in cui il contribuente riceve una multa dall'Agenzia delle entrate solo per presunzione evasione senza prove, ha diverse soluzioni da considerare in base al tipo di comunicazione ricevuta. Più specificatamente, la prima opzione è di accedere al canale di assistenza Civis se si è abilitati ai servizi telematici ovvero Fisconline ed Entratel, e utilizzare il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata.
La seconda è di contattare telefonicamente alle Sezioni di assistenza multicanale al numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso o al numero 06.96668907 da cellulare. Ecco quindi la possibilità di rivolgersi a un ufficio dell'Agenzia delle entrate, fornendo gli elementi che provano la correttezza dei dati dichiarati. Solo nel caso in cui l'ufficio rettifichi parzialmente l'importo, il termine per usufruire della sanzione ridotta parte dalla data di comunicazione della correzione.
Il contribuente riceve un nuovo modello F24 con l'indicazione del nuovo importo. Oltre i 30 giorni senza il pagamento, l'Agenzia delle entrate avvia la procedura di riscossione per recuperare l'imposta, gli interessi e la sanzione piena, pari al 30%.
Parzialmente differente è il comportamento che l'Agenzia delle entrate può mantenere nel caso in cui la comunicazione dell'Agenzia delle entrate sia emessa a seguito di controllo formale e non di un controllo automatico.
In questo caso può infatti segnalare all'ufficio di competenza i dati o gli elementi non considerati o valutati in maniera sbagliata. Se l'Agenzia delle entrate rettifica la comunicazione, il contribuente riceve un nuovo modello di pagamento con l'indicazione delle somme da versare e può usufruire della sanzione ridotta effettuando il versamento nei 30 giorni successivi al ricevimento della prima comunicazione.
Oltre questo termine, l'ufficio del fisco avvia la procedura di riscossione per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione piena. In ogni caso, la presentazione dei documenti può avvenire anche utilizzando il canale Civis.
Il contribuente che vuole pagare solo una parte dell’importo richiesto non può utilizzare il modello F24 precompilato, ma deve compilarne un altro, con i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto indicati nella comunicazione. Anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti.
Sia nel caso di comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni e sia di comunicazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, il contribuente ha 30 giorni dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione.
Nel primo caso, la sanzione è pari al 10% della maggiore imposta, nel secondo non è applicata. Per quanto riguarda la comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni, al contribuente è assegnato il termine di 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione con l'applicazione della sanzione del 20% della maggiore imposta.
In tutte queste circostanze, se viene utilizzato il modello F24 precompilato allegato alla comunicazione, i contribuenti - siano essi titolari o non titolari di partita Iva - possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione.
Se non viene utilizzato il modello F24 precompilato, il contribuente titolare di partita Iva deve versare esclusivamente in via telematica mentre il contribuente non titolare di partita Iva può pagare anche con il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione.