I contratti di solidarietà si possono applicare in due casi: per evitare la riduzione del personale o favorire nuove assunzioni.
Ci sono anche i contratti di solidarietà tra gli istituti in vigore nel mondo del lavoro in Italia. Come lascia in tendere la stessa denominazione, si tratta di uno strumento che accomuna tutti i lavoratori con un obiettivo ben preciso. Come analizzeremo in questo articolo, sono due gli scopi che può mettere nel mirino.
Il primo è evitare la riduzione del personale, il secondo è favorire nuove assunzioni. Il tutto in cambio di una riduzione temporanea della retribuzione. Approfondiamo quindi i dettagli e più precisamente vediamo in questo articolo i lavoratori che possono accedere ai contratti di solidarietà, qual è la durata e quali sono i contributi al datore di lavoro:
Contratti di solidarietà difensivi, quando si possono applicare
Contratti di solidarietà espansivi, quando si possono applicare
I contratti di solidarietà possono innanzitutto essere applicati in un'ottica difensiva. Stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro per evitare il taglio del personale in esubero. Possono accedere le aziende che rispondono ai requisiti richiesti dalla cassa integrazione straordinaria. In pratica sono ammesse le aziende con più di 15 dipendenti.
Il via libera è anche per le aziende dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario ovvero nel comparto della produzione e manutenzione del materiale rotabile con più di 15 dipendenti; le aziende esercenti la ristorazione aziendale che operano presso imprese a loro volta fruenti di un trattamento di integrazione salariale ordinario o straordinario; le aziende di pulizia con più di 15 dipendenti, con riduzione di attività connessa alla contrazione dell'attività dell'azienda committente.
Stessa possibilità per le imprese artigiane con più di 15 dipendenti se la committente che esercita il flusso gestionale preminente sospende o riduce l'attività; le aziende commerciali con oltre 200 dipendenti al momento della richiesta, ridotti a 50 da reiterate disposizioni normative; le agenzie di viaggio e turismo, compresi operatori turistici con più di 50 dipendenti. Dopodiché possono accedere ai contratti di solidarietà difensivi anche le imprese cooperative di lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici; le aziende dell'editoria e agenzie di stampa senza limite dimensionale; le aziende di trasporto aereo e società di gestione aeroportuale; le aziende di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Possono durare da 12 a 24 mesi e l'accordo tra la parti si basa su una serie di punti. In particolare l'intesa deve precisare il numero di lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà, che deve essere il più ampio possibile anche mediante processi di mobilità interna, l'entità e le modalità della riduzione di orario e di conseguenza il nuovo sistema di orario di lavoro applicato.
Quindi le modalità di intervento nel caso l'azienda, per soddisfare temporanee esigenze, dovesse richiedere l'aumento dell'orario ridotto di lavoro. Poi le cause che hanno determinato la situazione di esubero di personale e infine la quantificazione dell'esubero di personale. Al datore di lavoro spetta una riduzione contributiva per i lavoratori interessati dal contratto di solidarietà per un periodo massimo di 24 mesi.
I contratti di solidarietà possono quindi essere di tipo espansivo finalizzati alla riduzione dell'orario di lavoro ma per consentire l'assunzione di nuovi lavoratori e non per impedire l'allontanamento dei dipendenti già assunti.
Nel caso di attivazione di questa formula, il datore fruisce di un contributo per ogni mensilità dei nuovi assunti pari al 15% per i primi 12 mesi, al 10% fra 13 e 24 mesi e 5% tra 25 e 36 mesi. Quindi ai lavoratori neoassunti di età compresa tra i 15 e i 29 anni contribuzione a carico del datore di lavoro in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende con più di 9 dipendenti per i primi 3 anni e non oltre il compimento dei 29 anni.