Quando si può contestare la clausola di tacito rinnovo in un contratto. Tutti i casi

La clausola di tacito rinnovo di un contratto è una di quelle più invise e che meno piace ai consumatori solitamente. Ma è vessatoria? E quando si può contestare e ci si può opporre

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Quando si può contestare la clausola di

Tacito rinnovo in un contratto, quando si può contestare?

La clausola di tacito rinnovo in un contratto può essere impugnata quando è considerata vessatoria ovvero a tutto vantaggio del fornitore. L'accordo deve essere il frutto della volontà espressa da entrambe le parti che devono aver espresso il proprio palese consenso con tanto di possibilità di modifica del contenuto.

Avete presente quella clausola che viene inserita nei contratti che prevede il tacito rinnovo delle condizioni inserite senza che via sia alcun consenso esplicito da una delle due parti? Si tratta di una opzione che, per quanto sia abbondantemente utilizzata in più contesti, è stata spesso oggetto di controversie tra venditore e consumatore.

A tal punto che i giudici - più specificatamente la Corte di Cassazione - sono intervenuti più volte per delimitare i confini dell'applicazione di questa misura. Si tratta infatti di una situazione che presenta profili di delicatezza proprio per via delle conseguenze che il tacito rinnovo impone alle parti coinvolte. Approfondiamo allora in questo articolo cosa prevede la normativa vigente con particolare riferimento a:

  • Tacito rinnovo in un contratto, quando si può contestare

  • Condizioni generali di contratto con clausola di rinnovo

Tacito rinnovo in un contratto, quando si può contestare

C'è una importante sentenza della Corte di Cassazione che ha fissato un importante principio in relazione alla possibilità di contestazione del tacito rinnovo di un contratto. In pratica, questa opzione è priva di efficacia se predisposta dal contraente più forte e in caso di mancata approvazione per iscritto da parte del contraente aderente. Proprio questa è allora la prima ragione valida per impugnare il contratto.

Si può quindi contestare la clausola di tacito rinnovo in un contratto se nell'accordo manca l'indicazione della possibilità di effettuare la disdetta per iscritto. Più in generale, la clausola di tacito rinnovo in un contratto può essere impugnata quando è considerata (dal giudice) vessatoria ovvero a tutto vantaggio del fornitore. L'accordo deve essere il frutto della volontà espressa da entrambe le parti che devono aver espresso il proprio palese consenso con tanto di possibilità di modifica del contenuto.

Per i giudici della Cassazione, in tema di contratti per adesione le caratteristiche che deve avere l'approvazione aggiuntiva della clausola vessatoria rispetto a quella del contratto sono la specificità e la separatezza che si relazionano alla sottoscrizione del contratto e vanno apprezzate in rapporto ad essa.

Ne consegue che rispetta tali caratteristiche un modulo nel quale sono riportate le condizioni generali e fra queste una clausola determinativa di un foro esclusivo, seguite immediatamente dalla sottoscrizione dopo la dicitura firma collocata all'interno di una sorta di riquadro ed all'inizio di esso e seguita, sempre all'interno del riquadro, da indicazioni a stampa delle generalità e dell'indirizzo del sottoscrittore, corrispondentemente riempite, seguite a loro volta da una dicitura concernente l'approvazione specifica delle clausole vessatorie con indicazione del loro contenuto.

Condizioni generali di contratto con clausola di rinnovo

Norme alla mano sulla clausola del tacito rinnovo inserita nei contratti, le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Per la Cassazione, la disciplina di tutela del consumatore prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto predisposto.