I casi in cui si può disdire il mandato di vendita ad una agenzia immobiliare senza eventuali penali sono quelli di cause di forza maggiore e giusta causa, quando l’agenzia non adempie agli impegni riportati nel contratto, da motivare e documentare inconfutabilmente, ma anche se si scopre che la stessa agenzia non è iscritta al ruolo degli agenti di affari in mediazione.
Quando si decide di vendere casa la prima cosa che si fa è rivolgersi ad una agenzia immobiliare che si occupi della intermediazione della vendita. Generalmente quando si da mandato per la vendita ad una agenzia immobiliare si stipula un contratto che ha validità per un determinato periodo di tempo stabilito. Ma ciò che ci si chiede è se si può disdire un mandato di vendita all’agenzia immobiliare? E quali sono i casi in cui si può disdire mandato di vendita ad agenzia immobiliare?
Quando si da incarico ad una agenzia immobiliare di vendita della propria casa i termini di validità e scadenza del mandato stesso, nonché provvigioni per l’agenzia immobiliare, vengono riportate in un apposito contratto che viene stipulato tra venditore e agenzia immobiliare stessa e solitamente prima della scadenza del mandato si può recedere dal mandato ma a fronte di penali.
I casi in cui si può disdire il mandato di vendita ad una agenzia immobiliare senza eventuali penali sono decisamente pochi e sono i seguenti:
I motivi di ‘giusta causa’ che permettono di disdire il mandato all’agenzia immobiliare senza conseguenze, stando a quanto riportato dal Codice Civile, si verificano quando l’agenzia non rispetta gli impegni riportati nel contratto, da motivare e documentare inconfutabilmente. Per esempio, se l’agenzia non è facilmente reperibile durante l’orario di lavoro, se non aggiorna il veditore dell’andamento di viste della casa ed eventuali trattative, o se l’agenzia non pubblica gli annunci promozionali sui media concordati.
Altro caso valido che permette di per disdire il mandato all’agenzia immobiliare è se si scopre che la stessa agenzia non è iscritta al ruolo degli agenti di affari in mediazione e in tal caso non solo il cliente può recedere dal contratto del mandato senza dover pagare alcuna penale ma può anche richiedere all’agenzia un risarcimento pecuniario.
Per revocare il mandato dell’agenzia immobiliare bisogna inviare una raccomandata a/r alla sede dell’attività, specificando le generalità del proprietario dell’immobile e i dettagli del mandato sottoscritto e affidato all’agente.
Come sopra anticipato, nel contratto sottoscritto tra venditore e agenzia immobiliare viene indicato il periodo di scadenza del mandato. Generalmente alla scadenza, il mandato all’agenzia immobiliare si considera rinnovato tacitamente per ulteriore stesso periodo se la controparte non procede con la disdetta.
In caso contrario, se si ha intenzione di disdire il mandato di vendita all’agenzia immobiliare, stando a quanto previsto dalle norme in vigore, bisogna inviare, 30 giorni prima della scadenza del mandato una lettera di disdetta tramite raccomandata A/R. Se poi si ha intenzione di disdire il mandato di vendita all’agenzia immobiliare prima della sua scadenza è bene sapere che si potrebbero dover pagare eventuali penali alla stessa agenzia.
Se, infatti, pur avendo in corso un contratto con un’agenzia immobiliare per la vendita di una casa il proprietario trova privatamente un acquirente e conclude in piena autonomia la compravendita o se si rivolge a terzi potrebbe essere condannato a pagare all’agenzia immobiliare originariamente una penale o, comunque, la provvigione secondo quanto previsto da contratto.
Contestualmente, comunque, lo stesso venditore deve revocare l’incarico all’agenzia immobiliare con le dovute motivazioni, specificando se la disdetta è dovuta alla vendita dell’immobile senza la mediazione dell’agenzia o perché magari si decide di cambiare agenzia immobiliare.
Se il mandato viene revocato alla sua scadenza naturale, non è prevista alcuna penale da pagare. Basta solo comunicare per tempo la revoca del mandato stesso.