Secondo quanto stabilito dai Ccnl, i lavoratori dipendenti che si assentano per malattia non possono essere licenziati entro un certo periodo di tempo, che è solitamente 18 mesi. Trascorso questo tempo, però, il datore di lavoro può anche decidere di interrompere il rapporto di lavoro. Ma ci sono casi in cui il licenziamento in malattia può scattare per giusta causa.
Il licenziamento per giusta causa rientra tra le tipologie di licenziamento di tipo disciplinare, per comportamenti, cioè, assunti dal lavoratore che impediscono la prosecuzione del rapporto di lavoro anche per un breve periodo. Per licenziare un dipendente per giusta causa, soprattutto in malattia, è necessario che il datore di lavoro, prima di dare atto al provvedimento, si accerti dell’effettiva condotta del lavoratore valutando elementi specifici che sono:
Il licenziamento per giusta causa scatta nel caso di violazione di legge e contratti collettivi e dell’oggettivo interesse dell’azienda. Il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare per giusta causa in casi di:
La legge prevede che il lavoratore dipendente abbia il diritto di assentarsi dal lavoro per malattia per tutto il tempo in cui è malato e per il relativo periodo di convalescenza, mantenendo in questo tesso periodo diritto a percepire il suo stipendio che viene anticipato dal datore di lavoro e poi recuperato tramite l’Inps.
L’assenza per malattia deve essere sempre giustificata da un certificato che il medico curante deve presentare in via telematica all’Inps, che a sua volta lo invia al datore di lavoro che ha la facoltà di chiedere la visita fiscale di controllo. Se la procedura viene seguita così come stabilito e non c’è alcuna incongruenza tra quanto riportato sul certificato medico e quanto accertato dalla visita e il lavoratore nel caso di visite di controllo è sempre reperibile, allora il datore di lavoro non può mai licenziare il dipendente ma solo per un periodo di tempo stabilito dai diversi Ccnl, solitamente è un tempo di 18 mesi.
E’ per questo periodo di tempo che il lavoratore può assentarsi da lavoro senza perdere il posto che gli viene comunque mantenuto. Solo trascorsi i 18 mesi, il datore di lavoro, come da contratti collettivi nazionali stabilito, può interrompere il rapporto di lavoro.
Ci sono poi i casi di licenziamento per giusta causa del dipendente in malattia che scatta quando il lavoratore, durante il periodo di malattia, assume comportamenti e condotte illecite tali da incrinare il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. E si tratta dei casi in cui, per esempio, si presenta un certificato medico falso, simulando una patologia o una malattia che in realtà non si hanno.
E così capita che c’è chi presenta certificati medici per febbri croniche ma poi lo si vede in foto sui social durante serate e nottate in discoteca; o ci si assenta dal lavoro per esaurimento nervoso ma si viene scoperti in spiaggia tranquillamente a divertirsi e rilassarsi, come accaduto in un caso su sui si è pronunciata la Cassazione; o, ancora, che si abusi delle assenze per malattia programmandole magari subito a ridosso di giorni di permessi; o che il certificato medico venga presentato in ritardo senza neppure coprire tutti i giorni fruiti di malattia.
Stando a quanto, inoltre, recentemente stabilito dalla Cassazione, il licenziamento in malattia per giusta causa è legittimo per scarso rendimento per problemi organizzativi causati all’azienda dalle ripetute assenze del lavoratore per malattia. E’ il caso di lavoratori che, per esempio, si assentano almeno sette giorni ogni mese, perdendo i corsi di formazione e non aggiornandosi sulle nuove procedure interne, mancanze che rendono sempre più difficile il suo rientro a lavoro e l’aggiornamento sul lavoro da svolgere e relative modalità.
Il lavoratore che sia stato destinatario di un provvedimento di licenziamento per giusta causa può impugnarlo se ritiene di aver subito un’ingiustizia entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione in forma scritta, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale.