Il beneficiario della pensione di invalidità può essere sottoposto in ogni momento a visite di controllo sanitario per l'accertamento e la revisione dello stato di invalidità. Nel caso in cui vengano meno le condizioni che danno diritto a questa prestazione, scatta la revoca dell'assegno di invalidità.
La revoca della pensione di invalidità è una eventualità che bisogna mettere sempre i conti. La normativa vigente prevede infatti alcuni casi in cui l'Istituto nazionale di previdenza sociale può ritirare la prestazione precedentemente concessa.
Sono potenzialmente coinvolti i lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps ovvero alle gestioni speciali degli artigiani e esercenti attività commerciali, i lavoratori parasubordinati. Rimangono alla porta gli statali. Vediamo da vicino:
Il beneficiario della pensione di invalidità può essere sottoposto in ogni momento a visite di controllo sanitario per l'accertamento e la revisione dello stato di invalidità. Nel caso in cui vengano meno le condizioni che danno diritto a questa prestazione, scatta la revoca dell'assegno di invalidità. Pensiamo ad esempio al recupero della capacità lavorativa. La procedura può assere avviata su iniziativa dell'Inps oppure su richiesta del titolare della pensione di invalidità.
L'assegno di invalidità può quindi essere trasformato in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia. Si tratta di una procedura d'ufficio che non necessita evidentemente di una visita di controllo specifica.
Da una sostituzione all'altra, la pensione di invalidità viene mutata in pensione d'inabilità nel caso di aggravamento delle condizioni di salute e dunque della maturazione dei requisiti stabiliti dalla normativa. Prevista poi la sospensione del versamento dell'assegno d'invalidità se il beneficiario non si sottopone alla visita medica senza giustificato motivo.
C'è un altro caso da segnalare sulla revoca dell'assegno di invalidità e riguarda il trasferimento all'estero che coinvolge una platea piuttosto ampia di destinatari. Sia per ragioni legati al cambiamento dello stile di vita e sia per motivi di carattere fiscale, il numero di pensionati che prende la via dell'estero è in costante crescita.
Al netto delle difficoltà sorte negli ultimi mesi, la tendenza era abbastanza chiara. Tuttavia il prezzo da pagare è la perdita dell'assegno di invalidità.
Secondo i giudici della Suprema Corte, le persone alle quali il regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nelle normative vigenti in materia. Tali prestazioni - precisano gli Ermellini con estrema cura - sono erogate a carico dell'istituzione del luogo di residenza.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, per quanto riguarda la cosiddetta inesportabilità in ambito comunitario delle prestazioni in danaro non contributive si rileva che la disciplina comunitaria in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contempla un principio per cui le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione, e dunque sono inesportabili negli Stati membri dell'Unione europea.
A completezza di queste informazioni, facciamo presente che non sono solo le pensioni di invalidità che vengono annullate nel caso di trasferimento all'estero. Anche altre prestazioni vengono infatti bloccate. La lista è anche lunga e comprende le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati e invalidi civili, le pensioni e le indennità ai ciechi civili, l'integrazione dell'assegno di invalidità, le pensioni e le indennità ai sordomuti, l'integrazione della pensione minima, la maggiorazione sociale, le pensioni sociali, l'assegno sociale.