Il contribuente può richiedere accordo con Agenzie Entrate per pagare meno multe e sanzioni nei casi di autotutela, acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo e mediazione, ricorso tributario, conciliazione giudiziale.
Il contribuente che riceve un accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate può accedere a una serie di strumenti per evitare di instaurare un contenzioso. E semplicemente per pagare meno multe e sanzioni. Vediamo in questo articolo:
Accordo con Agenzia delle entrate, quando si può richiedere nel 2021-2022
Altri strumenti per accordarsi con l'Agenzia delle entrate nel 2021-2022
La caratteristica dell'accertamento con adesione è la possibilità concessa al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare una lite tributaria. Sono ammessi persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, sostituti d’imposta. Le principali imposte dirette su cui intervenire sono Irpef, Ires, Irap, Imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese, Imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione.
Quelle indirette sono Iva, Imposta sulle successioni e sulle donazioni, Imposta di registro, Imposta ipotecaria e catastale, Invim ordinaria e decennale, Imposta sostitutiva dell’Invim, Imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, Imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione, Imposta provinciale sull’immatricolazione di nuovi veicoli.
Con lo strumento dell'acquiescenza, il contribuente che riceve un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate può ottenere una riduzione delle sanzioni se rinuncia a presentare ricorso. L’accettazione dell’atto comporta la riduzione a un terzo delle sanzioni amministrative. A patto che il contribuente paghi entro il termine di proposizione del ricorso le somme dovute tenendo conto delle riduzioni, rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione e a impugnare l’avviso di accertamento.
Dal punto di vista pratico, le somme vanno pagate in una soluzione unica o a rate utilizzando il modello F24 o il modello F23. Sull’importo delle rate successive si applicano gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
L'autotutela può essere attivata se l’Agenzia delle entrate prende atto di aver commesso un errore. In questo caso può annullare il proprio operato e correggersi senza attendere la decisione di un giudice.
I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l'illegittimità deriva da sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; mancanza di documentazione successivamente presentata, non oltre i termini di decadenza; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione; mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; errore sul presupposto dell’imposta; evidente errore logico o di calcolo; doppia imposizione; errore di persona. Da segnalare che l’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali con sentenza passata in giudicato; l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere; il giudizio è ancora pendente;
L'istituto del reclamo o della mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario a cui il contribuente può ricorrere prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice. Naturalmente se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti, come un avviso di accertamento o una cartella di pagamento, può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale.
Segnaliamo quindi la conciliazione giudiziale con cui chiudere un contenzioso aperto con il fisco. Trova applicazione a tutte le controversie tributarie, anche in seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione.
Può essere proposta sia dalle parti stesse ovvero contribuente, Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione, e sia dalla Commissione tributaria che può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione. Il tentativo non è vincolante e se il contribuente non lo raggiunge può proseguire con il contenzioso.