Il contraente può recedere dal contratto entro 3 mesi dal trasferimento se se non è possibile fare affidamento alla regolare esecuzione del contratto da parte del cessionario.
Sono proprie le norme che regolano la vita di una società a rivelarsi particolarmente complesse. Lo sono a tal punto che le questioni di diritto societario sono spesso oggetto di chiarimenti e di contenziosi tra le parti. Ad esempio, quando si subentra in una azienda, i nuovi proprietari possono essere ritenuti responsabili di irregolarità passate o no.
Come vedremo in questo articolo, le fonti normative che regolano questo aspetto sono numerose, al pari delle pronunce dei giudici che si sono espressi sui casi particolari e di conseguenza hanno arricchito la materia. Approfondiamo alcuni di questi aspetti tra:
Sono tre gli aspetti da considerare nel caso di subentro in azienda. Il primo è che, indipendentemente dal consenso del contraente ceduto, l'acquirente subentra in automatico nei contratti stipulati.
Quindi c'è il mancato automatismo nel trasferimento dei contratti di carattere personale.
Infine, ma strettamente legato a questo punto e quindi fondamentale nel caso in cui dovessero emergere irregolarità ovvero di giusta causa, il contraente può recedere dal contratto entro 3 mesi dal trasferimento se se non è possibile fare affidamento alla regolare esecuzione del contratto da parte del cessionario.
Il principio fondamentale è quindi quello della giusta causa ovvero l'esistenza di ragioni valide sulla mancata regolare esecuzione del contratto da parte del cessionario. Pensiamo ad esempio all'affidabilità economica e patrimoniale della parte acquirente. O alla mancanza nella parte acquirente di capacità organizzativa, puntualità, correttezza e precisione nella prestazione. Oppure a gli aspetti relativi all'organizzazione aziendale capaci di influire sulla qualità dei prodotti.
Il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali non integra gli estremi del trasferimento di azienda, ma comporta solo una modificazione degli assetti azionari interni della persona giuridica, la quale, pertanto, conserva la sua soggettività esterna e la sua responsabilità nei confronti dei propri dipendenti per le obbligazioni assunte.
Sul fronte dei rapporti interni ovvero con i dipendenti, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Ma soprattutto Il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Tuttavia il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Se il cessionario applica già un contratto collettivo si applica il contratto collettivo nazionale, territoriale e aziendale del cessionario. Se il cessionario NON applica già un contratto collettivo si applica il contratto collettivo nazionale, territoriale e aziendale del cedente fino alla scadenza.
Come messo nero su bianco, diverso è il caso di cessione illegittima dell’azienda poiché scatta l'obbligo dell’impresa cedente di pagare la retribuzione e non di risarcire un danno, non vi è alcuna norma di diritto positivo che consenta di ritenere tale obbligazione pecuniaria possa considerarsi, in tutto o in parte, estinta per il pagamento della retribuzione da parte dell’impresa originaria destinataria della cessione.
Allo stesso tempo, hanno spiegato i giudici, in caso di cessione di ramo di azienda nel caso si accerti, su domanda del lavoratore ceduto, che non ricorrono i presupposti previsti dal codice civile, le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore dopo che questo ha messo a disposizione le sue energie lavorative in favore dell’alienante, non hanno effetto estintivo, in tutto o in parte dell’obbligazione retributiva, che grava sul cedente che rifiuta, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa.