Quando un abuso edilizio non è perseguibile in nessun caso secondo leggi 2022

Naturalmente c'è sempre la possibilità di richiedere una sanatoria, ma quando non può essere perseguito un abuso edilizio?

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Quando un abuso edilizio non è perseguib

Abuso edilizio, quando non è perseguibile?

Il titolare del diritto di proprietà è responsabile dell'abuso edilizio solo se fornisce la prova di un suo concreto coinvolgimento nell'illecito dal punto di vista pratico e non intenzionale.

Una costruzione abusiva rappresenta un potenziale problema per il suo proprietario. Prima di entrare nei dettagli, anche in relazione a quando questa circostanza non è perseguibile, precisiamo subito che si parla di abuso edilizio in caso di assenza di permesso di costruire, ma anche di segnalazione certificata. La casistica è dettagliata, ma vediamo meglio:

  • Abuso edilizio, quando non è perseguibile

  • La strada per uscire dall'abuso edilizio

Abuso edilizio, quando non è perseguibile

Il primo importante punto fermo in materia è stato fissato dalla Suprema Corte, secondo cui il titolare del diritto di proprietà è responsabile dell'abuso edilizio solo se fornisce la prova di un suo concreto coinvolgimento nell'illecito dal punto di vista pratico e non intenzionale. In pratica, non si è responsabili solo se si trae vantaggio dall'opera abusivamente edificata ma occorre che sia provato di aver preso parte alla realizzazione o alla ultimazione.

Di recente sono state quindi approvate nuove in merito alle tolleranze costruttive. In particolare sono adesso irrilevanti ai fini edilizi quelle costruzioni con un discostamento nella soglia del 2% tra quanto previste nel titolo edilizio e quanto successivamente realizzato. La tolleranza riguarda i le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, così come la diversa collocazione di impianti e opere interne a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

Un altro caso da segnalare è quello della prescrizione. In questa situazione, le scadenze da segnalare sono 2. La prima è di 4anni dal compimento dell'illecito se non ci sono stati atti interruttivi della prescrizione. La seconda è di 5 anni dal compimento dell'illecito se c'è stato un atto interruttivo come l'emanazione di un decreto di citazione a giudizio.

All'opposto, si parla di abuso edilizio non sanabile se le opere sono state eseguite dal proprietario o avente causa condannato, con sentenza definitiva, se è stato possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, se non è stata data la disponibilità di concessione onerosa dell'area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali.

Stessa cosa se realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima dell'esecuzione delle opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

La strada per uscire dall'abuso edilizio

Naturalmente c'è sempre la possibilità di richiedere una sanatoria per abuso edilizio. In questo caso il contribuente a cui è stato contestato di aver commesso un abuso edilizio deve presentare la domanda fino alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio comunale comunque fino all'emanazione delle sanzioni amministrative, di quello stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza e del termine per il ripristino dello stato originario dei luoghi di 90 giorni dall'ingiunzione.

In termini strettamente normativi, il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale è chiamato a pronunciarsi positivamente o negativamente e a esprimere la motivazione entro 60 giorni, secondo il principio del rigetto in caso di silenzio. Per quanto riguarda le sanzioni penali, è previsto l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio.

La stessa pena è prevista pure per interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. Per i casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione nonostante l'ordine di sospensione scatta l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 euro a 51.645 euro. Infine, ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive.