L'amministratore di condominio è incompatibile con il ruolo che ricopre nel caso in cui sia un avvocato che è in causa contro un suo cliente in seguito alla nomina. Si tratta di un evidente conflitto d'interessi che lo obbliga a fare una scelta. Ci sono anche altri casi.
L'amministratore di condominio che pone in essere una condotta non onesta e corretta può essere responsabile civilmente e penalmente e il punto di riferimento normativo è il Codice civile nella parte in cui stabilisce che può essere revocato dall'assemblea dei condomini se si rende responsabile di gravi irregolarità.
Ma ci sono dei casi, evidentemente più semplice, in cui l'amministratore di condominio è incompatibile con questa carica. Vediamo meglio:
Incompatibilità amministratore di condominio, quando si verifica
L'importanza del ruolo dell'amministratore di condominio
L'amministratore di condominio è incompatibile con il ruolo che ricopre nel caso in cui sia un avvocato che è in causa contro un suo cliente in seguito alla nomina. Si tratta di un evidente conflitto d'interessi che lo obbliga a fare una scelta. Stessa cosa anche nel caso di un commercialista, anche se è evidente che i casi di conflitto siano ridotti. Qualche incertezza in più si manifesta nel caso di un agente immobiliare che si sta occupando della vendita o dell'acquisto di un edificio. In una situazione del genere potrebbe infatti sorgere un conflitto di interessi.
Più in generale, possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che hanno il godimento dei diritti civili; che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.
Necessario che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; che non sono interdetti o inabilitati; il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Chi ricopre il ruolo di amministratore di condominio si assume una serie di responsabilità. Si tratta di una figura che deve essere identificabile anche per via dei poteri che gli sono assegnati per lo svolgimento delle funzioni.
Per verificare il possesso dei requisti di un amministratore di condominio e conoscere i suoi dati sono disponibili alcuni servizi dedicati sul web. Chi svolge la professione di amministratore di condominio non è tenuto a iscriversi a nessun albo professionale, ma deve essere in possesso di specifici requisiti.
Sono proprio quest'ultimi da verificare tra l'aggiornamento periodo alle disposizioni legate al ruolo di amministratore condominiale, la frequentazione di un corso di formazione specifico per amministratori di condominio, il possesso di almeno di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, la mancata sottoposizione a misure di prevenzione diventate definitive, l'assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, la mancata interdizione o inabilitazione, il possesso dei diritti civili.
Nei casi di gravi irregolarità fiscali o di mancata apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale da parte dell’amministratore, i condòmini possono chiedere la convocazione dell’assemblea per revocare il mandato all’amministratore.
Sono considerate gravi irregolarità che spingono all'allontanamento dell'amministratore di condomio anche l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio e la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea. Ma anche, se sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva.