Un dipendente privato può essere denunciato per corruzione se accetta denaro o altra utilità per sé o altri per compiere o omettere atti in violazione degli obblighi di fedeltà inerenti alla propria attività e che possono provocare un danno alla propria società.
C'è la corruzione sul lavoro a rappresentare uno dei reati più severamente puniti dalla normativa italiana. A patto naturalmente di riuscire a dimostrarla perché su tale questione si combattono sempre aspre battaglie giudiziarie.
Cerchiamo allora di saperne di più facendo anche esempi concreti di corruzione da parte del dipendente ma anche delle modalità di denuncia:
Punto di riferimento sulla corruzione tra privati è il Codice civile, esattamente l'articolo 2635 del Codice civile.
Stabilisce infatti che a meno che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Altrettanto importante è il secondo comma della disposizione perché prevede l'applicazione della pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Infine, a completamento della normativa, chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate è punito con le pene previste.
In buona sostanza, un dipendente privato può essere denunciato per corruzione se accetta denaro o altra utilità per sé o altri per compiere o omettere atti in violazione degli obblighi di fedeltà inerenti alla propria attività e che possono provocare un danno alla propria società.
Pensiamo ad esempio all'assunzione di personale, all'offerta di contratti di consulenza o più in generale a qualunque tipo di favore. Anche la sola promessa è perseguibile ai sensi di legge. Quando si parla di obblighi di fedeltà si fa riferimento ai principi di correttezza e buona fede.
In questo contesto, chi è testimone di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro può segnalarlo con lo strumento del whistleblowing.
Per gli enti privati, il riferimento è alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, nonché a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza.
Principio fondamentale di questo strumento è il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione. Il segnalato è colui a cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito o la irregolarità - nel nostro caso la corruzione - oggetto della segnalazione.
Destinatario della segnalazione è il soggetto o l'organo dell'organizzazione privata che ha il compito di ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni, anche con il supporto di altre funzioni dell'organizzazione. A tal proposito, l'ente privato (società, gruppi di società, organizzazioni non governative, onlus, fondazioni, associazioni) è obbligato a dotarsi di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.
In ogni caso è fondamentale che la comunicazione del segnalante abbia a oggetto informazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.