Quando un lavoratore dipendente ha diritto a non lavorare nei giorni festivi secondo leggi e CCNL 2022

Un lavoratore può rifiutarsi di lavorare nei giorni festivi? Si tratta di un diritto oppure di una concessione del datore di lavoro?

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Quando un lavoratore dipendente ha dirit

Giorni festivi, quando un dipendente può non lavorare?

Un lavoratore dipendente conserva sempre il diritto a non lavorare nei giorni festivi. A meno che questa disposizione non sia inclusa nel contratto individuale di lavoro e non in quello nazionale di categoria.

A parte le domeniche, i giorni di festa in Italia si ripetono tutti gli anni, indipendentemente dal giorno della settimana. Le date da segnare sul calendario - anche da parte dei lavoratori - sono 1 gennaio (Capodanno), 6 gennaio (Epifania), lunedì dopo Pasqua (Pasquetta), 25 aprile (Festa della Liberazione), 1 maggio (Festa dei lavoratori), 2 giugno (Festa della Repubblica), 15 agosto (ferragosto), 1 novembre (Ognissanti), 8 dicembre (Immacolata concezione), 25 dicembre (Natale) 26 dicembre (Santo Stefano), a cui si aggiunge la Festa del Patrono, differente per ogni comune.

Rispetto a questo impianto, ci domandiamo allora quando un lavoratore dipendente ha diritto a non lavorare nei giorni festivi secondo leggi e CCNL 2022:

  • Giorni festivi, quando un dipendente può non lavorare

  • Leggi e CCNL 2022 sul lavoro nei giorni festivi

Giorni festivi, quando un dipendente può non lavorare

La normativa di base è nota: non si lavora nei giorni festivi tra cui la domenica. Ricordiamo che il sabato è considerato un feriale e non un festivo.

Un lavoratore dipendente conserva sempre il diritto a non lavorare nei giorni festivi. A meno che questa disposizione non sia inclusa nel contratto individuale di lavoro e non in quello nazionale di categoria. Se non c'è alcuna specificazione, il lavoratore può rifiutare la prestazione lavorativa durante i festivi anche se viene richiesta dal datore di lavoro senza perdere il diritto alla retribuzione.

Da una parte ci sono esigenze di pubblica necessità da rispettare e di conseguenza è impensabile sospendere alcuni servizi. Dall'altra ci sono alcune attività che nei giorni festivi registrano una maggiore affluenza e dal punto di vista imprenditoriale sarebbe un errore imperdonabile.

In buona sostanza, le norme generale non prevedono l'obbligo di lavorare nei giorni festivi. La Corte di Cassazione ha quindi fissato un punto ben preciso: il riposo nelle festività riconosciute dall'ordinamento italiano è un diritto e come tale in caso di rifiuto a lavorare, l'azienda non può applicare alcuna sanzione. Con due eccezioni.

La prima è quella di un accordo privato tra lavoratore e datore, altrimenti tutti i negozi rimarrebbero chiusi nei giorni di festa. La seconda coinvolge i dipendenti delle strutture sanitarie hanno invece l'obbligo di assicurare la continuità del servizio. Ma sempre nel rispetto delle normative in vigore e del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato che prevede tempi di riposo e turni di lavoro ben precisi.

Leggi e CCNL 2022 sul lavoro nei giorni festivi

Il lavoro nei giorni festivi è possibile a patto che al dipendente siano riconosciute almeno 24 ore di riposo consecutive ogni 7 giorni di lavoro. Senza dimenticare le 11 ore di riposo giornaliero che portano a 35 le ore di riposo continuative. L'infrazione di queste norme comporta per il datore di lavoro l'applicazione di sanzioni.

Variano in base all'irregolarità commessa tra 200 e 10.000 euro. Oltre alla garanzia del numero di ore di riposo consecutivo, l'altra condizione indispensabile per consentire il lavoro nei giorni festivi è il pagamento di un supplemento di stipendio ai dipendenti o comunque dei cosiddetto riposi compensativi.

Disposizione alla mano, se un giorno di festa coincide con la domenica, deve essere pagato con una maggiorazione della retribuzione mensile della quota giornaliera di 1/26 oppure della retribuzione oraria per 1/6 dell'orario settimanale.

Vale la pena far presente che stesso trattamento si applica nei casi di infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi; riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore.

Così come di sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale; sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica o altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro.