Quante volte abbiamo sentito la definizione di lavoro fatto a regola d'arte, anche quando di mezzo ci sono interventi di elettricisti, idraulici, muratori. Probabilmente tante volte, eppure la normativa in vigore non è così chiara e più volte i giudici sono intervenuti sulla materia per tutte le specifiche del caso.
Lavoro a regola d'arte, quando è definito tale
Leggi 2022-2023 lavoro a regola d'arte
In linea di principio possiamo affermare che il principio chiave sia quello della diligenza nell'adempimento. Più esattamente, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. In termini più tecnici, affinché un lavoro possa essere definito eseguito a regola d'arte deve rispettare linee guida e norme tecniche che rappresentano lo stato dell'arte. Le norme tecniche comprendono le linee guida per per l'esecuzione corretta di ogni lavoro tecnico.
Nel caso in cui il prestatore d'opera esegua il lavoro secondo le condizioni pattuite con il committente ovvero a regola d'arte, lo stesso committente può fissare un termine congruo entro cui uniformarsi alle condizioni iniziali. Se il committente decide di recedere dal contratto deve rimborsare al prestatore le spese sostenute e corrispondere il compenso per l'opera svolta.
Ci sono allora le norme tecniche comprese nei dispositivi di legge e decreti che regolamentano questioni tecniche, il cui rispetto è obbligatorio e si dà quindi per scontato.
Ci si riferisce alle norme legate alla sicurezza delle persone o alla fruibilità e durata di un bene. Ecco quindi le normative tecniche che vengono riportate nel Capitolato e nei contratti che l'esecutore deve rispettare per norma contrattuale. Dopodiché ci sono norme di tipo settoriale che vengono elaborate da associazioni di categoria, il cui rispetto è essenzialmente di tipo volontaristico, a meno che non siano state inserite anche queste nel contratto.
Il primo punto di riferimento normativo è l'articolo 2224 del Codice Civile, secondo cui se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Il focus è quindi sull'articolo 1660 Codice Civile: se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo. Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennità. Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
Infine, ecco l'articolo 1662 Codice Civile: il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.