L'opzione di pagare la casa al dipendente viene concessa sulla base di un accordo personale. Il Testo unico delle imposte sui redditi a disciplina la materia, fissando il principio che rientrano tra i compensi in natura anche i fabbricati di proprietà del datore di lavoro, in leasing, concessi in locazione, uso o comodato.
Il mondo del lavoro sta cambiando con grande rapidità e l'immagine dell'impiegato che trascorre 8 ore nell'ufficio è destinata progressivamente a scomparire. Flessibilità a parte e impatto di Internet nello svolgimento delle proprie attività, c'è la mobilità a rappresentare una condizione sempre più richiesta dai datori di lavori.
Tuttavia spostarsi da un luogo all'altro può essere dispendioso non solo a livello economico, ma anche di disponibilità di tempo. Immaginiamo un lavoratore inviato in trasferta a distanza di decine e decine di chilometri, costretto a tornare solo a tarda sera al proprio domicilio per poi ricominciare la giornata di lavoro andando in un altro posto, magari lo stesso del giorno prima.
Per ottimizzare tempi ed energie, una buona idea potrebbe essere quella del trasferimento del domicilio del lavoratore, ma a chi spetta il pagamento della casa? Vediamo in questo articolo:
Il rapporto di lavoro si basa sul pagamento dello stipendio al lavoratore in cambio della prestazione della propria attività. Si tratta del principio di base che accomuna tutti i Contratti collettivi nazionali di lavoro in essere.
Tuttavia in alcune circostanze può rivelarsi indispensabile mettere a disposizione di un lavoratore una casa per fargli evitare continui spostamenti con tanto di conseguenze anche sul piano produttivo. L'opzione di pagare la casa al dipendente viene concessa sulla base di un accordo personale.
Come vedremo con più precisione nel paragrafo successivo, è il Testo unico delle imposte sui redditi a disciplinare la materia, fissando il principio che rientrano tra i compensi in natura anche i fabbricati di proprietà del datore di lavoro, in leasing, concessi in locazione, uso o comodato.
In tutte queste situazione è richiesta la predisposizione di un contratto di affitto per la locazione della casa ovvero un contratto di comodato per la concessione in uso gratuito.
Dal punto di vista fiscale si parla di fringe benefit, la cui quantificazione è legata al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o categoria, nel tempo e nel luogo in cui i beni e i servizi sono stati acquistati o prestati ed, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Dal punto di vista strettamente normativo, l'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente. Qui sono fissati alcuni principi generali che si legano con quanto abbiamo visto.
Più precisamente - viene messo nero su bianco nella disposizione legislativa - il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il dodicesimo giorno del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Sempre la stessa lunga e articolata norma stabilisce che per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso.
Dopodiché stabilisce che si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore.
Gli immobili relativi a imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato.