Quando oggetto della promessa verbale è la conclusione di un contratto ma solo ed esclusivamente nel caso in cui la trattativa sia andata così avanti da fare avere alla controparte la certezza della conclusione dello stesso contratto, la promessa fatta verbalmente ha valore legale ed è vincolante. Non rientrano in tali tipologie di contratto quelle relative a compravendite immobiliari.
Quando una promessa verbale è vincolante per legge? Una promessa verbale può avere davvero efficacia e un valore legale? Spesso si pensa che fare promesse a parole possa non avere alcun valore e che non mantenerle non implichi alcun rischio.
Tuttavia, è bene sapere che se la promessa verbale avviene a determinate condizioni e in determinate situazioni, ha lo stesso valore legale ed efficacia di una promessa fatta in forma scritta con conseguenti eventuali rischi. Vediamo quali sono.
Una promessa verbale non ha alcun valore se a parole si promettono soldi, o una casa, o la successione di una determinata eredità, considerando che si tratta di operazioni regolate da appositi atti, che possono essere le donazioni o la successione vera e propria dell'eredità.
Stesso discorso vale per l'acquisto di una casa: non basta promettere a parole che si comprerà una casa, ma è necessario, per legge, mettere nero su bianco tale intenzione, con proposta prima e compromesso dopo, fino ad arrivare all'atto del rogito finale che in una operazione di compravendita immobiliare rappresenta il passo finale, vale a dire il definitivo passaggio della proprietà da venditore ad acquirente.
Il discorso cambia, invece, quando oggetto della promessa verbale è la conclusione di un contratto ma solo ed esclusivamente nel caso in cui la trattativa sia andata così avanti da fare avere alla controparte la certezza della conclusione dello stesso contratto. In tal caso la promessa fatta verbalmente ha valore legale ed è vincolante. Non rientrano in tali tipologie di contratto quelle relative a compravendite immobiliari.
Il rischio che si corre a non rispettare una promessa verbale fatta non è mai di tipo penale ma di sanzioni amministrative. Se, infatti, stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, si portano avanti trattative che fanno pensare alla conclusione di un contratto se pur fatto con promesse verbali, generando la legittima aspettativa della conclusione del contratto, l’interruzione delle trattative, a meno che non sussista una giusta causa, è illegittima e prevede il risarcimento del danno alla parte lesa.