Il decreto Semplificazione introduce il rilascio di un'attestazione da parte dello Sportello unico per l'edilizia dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sulle istanze di permesso di costruire entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato. Sono 3 le condizioni che devono verificarsi.
Dal punto di vista formale possono sembrare piccole e non particolarmente significative le modifiche introdotte al Testo Unico Edilizia dal decreto Semplificazioni approvato dal governo Draghi. In realtà l'impatto dei cambiamenti sui permessi di costruzione è rilevante perché incide proprio sulle tempistiche, nervo scoperto nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Il principio seguito è quello di allargare l'ambito di validità del silenzio assenso ovvero il via libera a eseguire i lavori nonostante non sia ancor arrivato l'approvazione formale. Vediamo meglio:
Il decreto Semplificazione introduce il rilascio di un'attestazione da parte dello Sportello unico per l'edilizia dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza di permesso di costruire entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato.
Sono 3 le condizioni che devono verificarsi affinché scatti questa situazione. In prima battuta devono essere decorsi i termini del procedimento. Quindi deve essere prevista l'assenza di richieste di integrazioni documentali o istruttorie rimaste inevase. Infine è indispensabile l'assenza di un provvedimento di diniego. Se lo Sportello unico per l'edilizia rileva la presenza di una di queste circostanze deve comunque darne indicazione entro il termine perentorio di 15 giorni.
Ancora più precisamente, il decreto Semplificazioni approvato dal governo Draghi ha messo nero su bianco che fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo Sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego. Altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.
A completamento della normativa approvata, si ricorda che il Tar del Lazio aveva approvato un importante principio in materia. "Anche qualora l’istanza di permesso di costruire sia già munita di autorizzazione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato, si applica la regola generale secondo cui i procedimenti amministrativi sono definiti mediante atto espresso, atteso che l'articolo 20, comma 8, decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380 esclude l'operatività del silenzio-assenso in caso di ambiti soggetti a vincolo paesaggistico".
Accanto al silenzio assenso per i permessi di costruzione, il decreto Semplificazioni 2022 è intervenuto anche su altri aspetti centrali come le tolleranze costruttive, adesso al 2% per violazioni di distacchi o distanze.
Sempre in questo ambito, il governo Draghi ha previsto che per gli interventi di ristrutturazione edilizia la richiesta sia ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico ma limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento.
Previste poi 4 misure per agevolare gli interventi di rigenerazione urbana e quelli di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.
Innanzitutto la riduzione di almeno il 20% del contributo di costruzione. Quindi viene specificato che il contributo di costruzione è ridotto rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. Dopodiché viene eliminato il limite alla riduzione in caso di interventi interessati da una variante urbanistica, da un permesso in deroga o da cambio di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. Infine è consentito ai Comuni di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.