Quando veranda, pergolato, tettoia o gazebo è pertinenza casa e conseguenze tasse e regole

Regole per considerare verande, pergolati, gazebo e tettoie pertinenze di una casa e cosa comporta: cosa prevedono leggi in vigore

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Quando veranda, pergolato, tettoia o gaz

Quando veranda, pergolato, tettoia o gazebo è una pertinenza di una casa?

Secondo quanto previsto dalle norme attuali, pergolati e gazebo di modeste dimensioni possono essere considerati pertinenza della casa già quando hanno volumetria inferiore al 20% di quella dell’edificio principale e le pertinenze di piccole dimensioni non sono tenute, come stabilito dalla legge, a rispettare la disciplina in materia di distanze, né sono soggette all’obbligo di permesso di costruire.
 

Quando veranda, pergolato, tettoia o gazebo è una pertinenza di una casa e conseguenze per tasse e regole da rispettare? Verande, pergolati, gazebo e tettoie sono considerate, per definizione, strutture che permettono di creare una pertinenza esterna all'abitazione.

Stando a quanto stabilito dalle leggi in vigore, sono considerate pertinenze di una casa le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa e due devono essere i requisiti da soddisfare nel caso delle pertinenze, vale a dire durevolezza della destinazione, cioè il rapporto pertinenziale non deve essere occasionale (presupposto oggettivo), e volontà del proprietario di destinare la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale nei confronti del bene principale (presupposto soggettivo). Vediamo allora quando veranda, pergolato, tettoia o gazebo sono pertinenza di una casa e relative conseguenze.

  • Veranda, pergolato, tettoia o gazebo quando sono pertinenza di una casa
  • Tasse e regole per veranda, pergolato, tettoia o gazebo pertinenza di una casa

Veranda, pergolato, tettoia o gazebo quando sono pertinenza di una casa

Secondo quanto previsto dalle norme attuali, verande, pergolati, tettoie e gazebo di modeste dimensioni possono essere considerati pertinenza della casa già quando hanno volumetria inferiore al 20% di quella dell’edificio principale e le pertinenze di piccole dimensioni non sono tenute, come stabilito dalla legge, a rispettare la disciplina in materia di distanze, né sono soggette all’obbligo di permesso di costruire.

Passando alle verande, secondo una sentenza del Tar Campania (n. 4280/2021), le verande non possono essere considerate né opere minimali né pertinenziali a prescindere, perchè, secondo i giudici, il carattere pertinenziale deve essere riconosciuto alle opere che per loro natura risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un’opera principale e prive di autonomo valore di mercato.

Per quanto riguarda la tettoia, essendo un elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua e caratterizzato da autonomia d’utilizzo e strutturale, può anch’essa essere considerata pertinenza di una casa e, considerando che la tettoia rappresenta un tipo di costruzione che comporta un aumento volumetrico della casa, è previsto, come nel caso della veranda, sempre l'obbligo obbligo di preventivo rilascio del Permesso di Costruire dal Comune di competenza.

Tasse e regole per veranda, pergolato, tettoia o gazebo pertinenza di una casa

Secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore, quando veranda, pergolato, tettoia o gazebo sono pertinenza di una casa si devono pagare relative tasse. Ma, come previsto, su una pertinenza l'Imu non si paga mentre su tutte le altre pertinenza deve, per legge, essere sempre pagata.

Si deve, infatti, per legge, pagare l'Imu sulle pertinenze delle prime case solo nei casi in cui le pertinenze della prima casa siano più di una. Per il resto, le regole da rispettare nei casi di veranda, pergolato, tettoia o gazebo, riguardano i casi in cui è previsto l’obbligo di richiesta del permesso di costruire.

In tali casi, cioè quando stabilito dalla legge, la richiesta del permesso di costruire dal Comune deve essere accompagnata da apposita documentazione che comprende:

  • attestazione concernente il titolo di legittimazione;
  • progetti richiesti;
  • dichiarazione che il progettista abilitato rilascia per la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi vigenti, alle altre normative dell'attività edilizia (antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica);
  • eventuali ulteriori documenti previsti per lo specifico intervento.